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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24971 - pubb. 09/03/2021.

Responsabilità dell’avvocato che ometta di interporre appello e oneri di allegazione e prova a carico del cliente


Tribunale di Vicenza, 05 Febbraio 2021. Est. Biancamaria Biondo.

Responsabilità professionale forense – Obbligazione di mezzi – Omessa impugnazione di sentenza – Prova del danno – Necessità – Diritto al compenso


Nel caso in cui l’avvocato ometta di proporre appello avverso una sentenza sfavorevole per il cliente, sussiste errore professionale; il cliente che agisca nei confronti del professionista per far valere la responsabilità conseguente a tele omissione deve, tuttavia, allegare gli elementi di critica della sentenza impugnata attraverso l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione che avrebbero condotto alla probabile riforma della decisione, poiché in difetto difetta la prova del danno subito.

Nel caso in cui sussista l’errore professionale ma non sia accertato il danno subito dal cliente, l’avvocato ha diritto al compenso maturato nella causa. (Paolo Doria) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Paolo Doria



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