Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2497 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2009, n. 27230. Rel., est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l’azione revocatoria ordinaria) - Azione del curatore ex art. 66 della legge fall. - Natura giuridica - Azione revocatoria ordinaria - Requisito oggettivo - Inefficacia ex art. 67 della legge fall. del trasferimento eseguito dal fallito - Requisito soggettivo nel subacquirente - Consapevolezza della revocabilità del primo trasferimento - Necessità - Fondamento.



L'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, si sensi dell'art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l'accertamento della mala fede del subacquirente consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito a nulla rilevando che la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda revocatoria del curatore siano state trascritte prima o dopo l'atto stipulato dai terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito. (massima ufficiale)


Massimario, art. 66 l. fall.

Massimario, art. 67 l. fall.


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