Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24958 - pubb. 05/03/2021

Procedimento di divorzio in appello svolto secondo il rito camerale

Cassazione civile, sez. I, 30 Novembre 2020, n. 27234. Pres. Genovese. Est. Giulia Iofrida.


Procedimento di divorzio in appello - Rito camerale - Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni



Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 9143/2016 proposto da:

 

R.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato M. P. M., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato D. F., giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 1859/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1859/2015, depositata in data 2/11/2015, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (*), tra i coniugi B.G. e R.C., fissando un assegno a favore della moglie, a carico del marito, di Euro 200,00 mensili, in considerazione della natura alimentare dello stesso e delle diverse condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi.

In particolare, i giudici d'appello, nel riformare la sentenza impugnata in punto di assegno divorzile, revocandolo, hanno sostenuto che, quanto alle disponibilità immobiliari del B., questi era solo comproprietario per un terzo (insieme alla madre ed alla di lui sorella), mentre, quanto alla situazione economica della R., quest'ultima: a) ha non "(*)" anni come indicato dal Tribunale ma "(*)" anni, con conseguente più significativa capacità ed energia lavorativa; b) ha svolto in passato diverse attività lavorative presso vari esercizi commerciali, inizialmente non dichiarate e poi ammesse dalla stessa (anche presso il bar-pasticceria, in comproprietà con il fratello, azienda che era stata successivamente ceduta, senza, secondo quanto affermato, e non dimostrato, peraltro, dall'appellata, percezione del provento pro-quota), e non ha prodotto le relative buste paga, malgrado ordine del giudice, con conseguente sua non credibilità in punto della dedotta condizione di disoccupata; c) dispone di un suo patrimonio immobiliare, essendo proprietaria di un appartamento, non inabitabile come dalla stessa affermato (essendo stata prodotto dalla stessa appellata un atto di opposizione a sanzione amministrativa, relativamente ad una omessa comunicazione alla Polizia municipale della locazione dell'immobile a terzi), nonchè della quota di un terzo di due immobili in provincia di (*); d) risulterebbe convivere con altro uomo in (*). Alla luce di tali complessive risultanze istruttorie, emergeva quindi, ad avviso della Corte distrettuale, un sostanziale "equilibrio" tra la condizione patrimoniale e la capacità di reddito della moglie e quelle del marito, con conseguente non debenza dell'assegno di divorzio a favore della prima.

Avverso la suddetta pronuncia, R.C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso).

 

Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2702 c.c. e segg. e art. 257 bis c.p.c., avendo la Corte d'appello basato la decisione su documenti nuovi, prodotti dal B. solo in appello, tempestivamente contestati dalla R.; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 345 c.p.c., dovendo ritenersi inammissibili i documenti nuovi prodotti dall'appellante B.; c) con il terzo motivo, l'omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dai documenti prodotti in primo grado e dalle deposizioni rese dai testimoni escussi, in ordine alla situazione patrimoniale del B., allo stato di disoccupazione della R. (sostanzialmente invariata dal 2013, essendovi stati solo impieghi part-time occasionali, nel 2012 e nel 2013, con rapporti ormai cessati per licenziamento o risoluzione, e nel 2015, solo per breve periodo, come ammesso dalla stessa R.) ed alla effettiva residenza della R. in (*), in immobile condotto in locazione; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2697 c.c., spettando semmai al B. l'onere di dare la prova dell'incameramento da parte della R. di somme derivanti dalla vendita dell'immobile in comunione con il fratello, circostanza questa non menzionata nella sentenza di primo grado perchè rimasta indimostrata dal B. che ne era onerato, ed avendo anzi in appello essa appellata documentato la mancata percezione del provento della cessione di azienda e delle sue spettanze per effetto della cessazione del rapporto lavorativo.

2. Le prime due censure, da trattarsi unitariamente, essendo dedotti vizi implicanti error in procedendo, per avere la Corte d'appello utilizzato, ai fini della decisione, documenti prodotti in appello dall'appellante B. (essenzialmente, un rapporto di indagine di un Istituto di Investigazioni e Ricerche del maggio 2015, All. B dell'appello), sono infondate.

Ora, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (Cass. 1179/2006 e Cass. 6094/2018); è stata quindi ritenuta ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., purchè sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass. 5876/2012; cfr. anche Cass. 11319/2005 e Cass. 8547/2003).

Nella specie, la R. ha potuto ampiamente controdedurre alla produzione documentale nel corso del giudizio di appello nè vi è una eccezione in punto di tardività dell'avversa produzione documentale rispetto al termine dato dal giudice. Inoltre, la documentazione prodotta dal B. atteneva anche a fatti maturati dopo la pronuncia di primo grado, con conseguente ammissibilità della prova documentale anche sotto tale profilo.

Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, secondo il rito camerale, di per sè caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti".

3. Il terzo motivo, implicante vizio motivazionale, è inammissibile, in quanto non formulato nel rispetto della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico, avendo la Corte d'appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie, ed in primis alla valutazione delle condizioni economico patrimoniale dei coniugi ed alla ritenuta piena adeguatezza dei redditi della R. (sia per le disponibilità patrimoniali, considerati i redditi da locazione, sia per la piena possibilità della stessa di procurarsi un reddito da lavoro, in considerazione dell'età e delle esperienze lavorative pregresse, sia pure occasionali); con il motivo, si vuole sollecitare un nuovo esame delle risultanze fattuali accertate dal giudice di merito. Inoltre il vizio di insufficiente motivazione non può essere più sindacato dal giudice di legittimità.

4. Il quarto motivo è inammissibile perchè non conferente al decisum. La Corte d'appello non ha ritenuto provata la percezione da parte della R. del provento pro-quota dell'azienda bar-pasticceria, a fini della valutazione della capacità patrimoniale della stessa, ma ha considerato lo svolgimento, ammesso, di attività lavorativa presso detta azienda, al fine e necessario vaglio della capacità di lavoro, malgrado lo stato di disoccupazione allegato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020