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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24936 - pubb. 02/03/2021.

Nel concordato preventivo l'inventario del commissario giudiziale non ha funzione costitutiva di un vincolo


Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2020. Pres. Didone. Est. Mercolino.

Concordato preventivo - Inventario - Funzione - Omessa redazione - Conseguenze


Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l'inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell'imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all'interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l'approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni. (massima ufficiale)

 

Fatti

1. A seguito dell'istanza di fallimento proposta dalla P. S.r.l. nei confronti della (*) S.r.l., quest'ultima presentò domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 161, comma 6.

Intervenuto il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, il Tribunale di Cagliari dichiarò aperta la procedura di concordato preventivo, nel corso della quale i commissari giudiziali riferirono dello avvenuto compimento di atti riconducibili alla L.Fall., art. 173.

1.1. Il Tribunale di Cagliari dispose quindi la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e, con sentenza del 27 luglio 2015, dichiarò il fallimento della società debitrice.

2. Il reclamo proposto da quest'ultima e dal suo legale rappresentante M.G.C. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza dell'8 febbraio 2016.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che l'avvenuta presentazione da parte dei commissari di un'unica relazione sulla situazione contabile - patrimoniale della società debitrice comportasse la violazione della L. Fall., artt. 172 e 173, rilevando l'insussistenza di un divieto di legge ed escludendo la configurabilità di una lesione del contraddittorio; ha aggiunto che i commissari avevano dato ampia giustificazione della propria valutazione negativa, sulla base delle carenze del piano presentato dalla società e degli atti di frode compiuti dagli amministratori. Ha ritenuto inoltre che la mancata redazione da parte dei commissari dell'inventario completo dei beni mobili fosse giustificata dall'avvenuta cessione di parte degli stessi alla BS Commerciale S.r.l., che già li deteneva in conto vendita, e dall'azzeramento del valore contabile di altri ad opera degli stessi amministratori, in ragione dell'incertezza di una commercializzazione separata dall'azienda. Precisato inoltre che i beni mobili risultavano indicati nel libro dei beni ammortizzabili ed erano stati esaminati nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha osservato che l'omissione del predetto adempimento, oltre a non essere specificamente sanzionata, non aveva prodotto alcun danno, aggiungendo comunque che la richiesta di chiarimenti formulata dai commissari era stata esaudita soltanto a seguito della decisione di questi ultimi di redigere una relazione.

In ordine agli atti di frode, la Corte ha richiamato innanzitutto la relazione depositata dai commissari, da cui emergeva un abnorme incremento degli oneri di gestione nel bilancio al 31 dicembre 2012, osservando che lo stesso, derivante dall'azzeramento di un credito di Euro 1.626.417,97 vantato nei confronti della Mibelli Legnami S.r.l. per quote sociali, era in realtà ricollegabile ad un'altra posta contabile, risalente all'anno 2004 e costituita forse da incassi dei punti vendita e prelievi di risorse liquide, il cui attivo, azzerato annualmente e riportato nel bilancio successivo, era stato definitivamente stralciato dal conto, mediante l'esposizione di crediti nei confronti della predetta società. Precisato che nella contabilità non erano state riscontrate anticipazioni in favore di quest'ultima, controllata dalla società fallita, ha escluso che potesse trattarsi di operazioni di finanziamento effettuate nel corso degli anni, il cui rimborso era divenuto inesigibile per scadenza del termine di prescrizione, evidenziando che il credito del socio per anticipazioni non è soggetto a prescrizione durante societate, ma solo a postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c., la quale non ne avrebbe impedito l'inclusione nell'attivo concordatario. Rilevato infine che lo stato d'insolvenza della società debitrice aveva raggiunto il suo apice al 31 dicembre 2012, ha ritenuto che l'operazione contabile in esame fosse volta a celarne l'esistenza in funzione della presentazione della domanda di concordato, non a caso intervenuta neanche tre mesi dopo l'approvazione del bilancio, ed ha concluso che si trattava di un atto in frode ai creditori, in quanto idoneo a pregiudicarne il consenso informato alla proposta concordataria.

La Corte ha altresì rilevato che la società debitrice aveva taciuto la vera natura dei rapporti con la BS Commerciale, con cui aveva stipulato contratti di affitto di azienda, promesse di vendita e cessione di merci in conto vendita, in tal modo privandosi della disponibilità di gran parte dei propri beni senza incassare alcuna somma di denaro, a causa della morosità della controparte, la quale, interpellata dai commissari, aveva negato di essere debitrice di alcunchè. Ha ritenuto indiscutibile la scorrettezza e la dannosità dell'operazione, posta in essere soltanto dieci mesi prima della presentazione della domanda di concordato ed avente lo scopo di privare la società dei flussi di denaro necessari per la sua esistenza, in presenza di una situazione di crisi finanziaria così forte da non poter essere ignorata dall'amministratore della BS Commerciale, il quale era il consulente della (*).

Quanto alla redditività dell'impianto fotovoltaico gestito dalla debitrice, premesso che il valore da quest'ultima indicato risultava superiore del 50% a quello stabilito dall'AEEG con delibera del 19 dicembre 2013, n. 618/13, la Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che tale delibera fosse stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, aggiungendo comunque che anche la percentuale d'inflazione dichiarata applicabile ai predetti ricavi risultava del tutto avulsa dalla realtà.

La Corte ha confermato inoltre la sussistenza dei pagamenti non autorizzati segnalati dai commissari, escludendo che quello effettuato per l'iscrizione di ipoteca su un bene già gravato da garanzie reali per la restituzione di una somma prelevata dal socio amministratore M.G.C. avesse comportato alcun vantaggio per i creditori, ed evidenziando il carattere meramente futuro ed eventuale del credito vantato nei confronti del medesimo amministratore per un'azione di responsabilità che non era mai stata proposta.

Premesso poi che la proposta di concordato prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati ed il pagamento del residuo in percentuale ai creditori chirografari, ne ha escluso l'attuabilità, rilevando che, per effetto delle rettifiche operate dai commissari sulla base di elementi obiettivi, l'attivo indicato risultava insufficiente finanche a garantire la soddisfazione dei soli crediti prededucibili e privilegiati.

La Corte ha ritenuto infine sussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, osservando che la disponibilità di un patrimonio solido e cospicuo non consentiva di per sè di escludere la configurabilità dello stato di insolvenza, derivante dall'incapacità di far fronte con mezzi normali all'adempimento delle proprie obbligazioni, ed aggiungendo che a tal fine non potevano considerarsi sufficienti neppure gl'incassi derivanti dalla gestione dell'impianto fotovoltalco; ha evidenziato al riguardo che al momento della cessazione dell'attività sociale i dati di bilancio risultavano veramente impietosi, rilevando inoltre che nei confronti della società debitrice erano stati levati numerosi protesti e proposte diverse procedure esecutive.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la (*) ed il M., per due motivi, illustrati anche con memoria. I Curatori del fallimento hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 172, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'omessa redazione dell'inventario dei beni. Premesso che quest'ultimo costituisce un atto dovuto del commissario giudiziale, prodromico alla predisposizione della relazione particolareggiata, in quanto strumentale all'accertamento della consistenza del valore del patrimonio del debitore ed indispensabile per la valutazione della convenienza della proposta concordataria e della fattibilità del piano, sostengono che la sua omissione determina l'invalidità di tutti gli atti successivi, ed il danno dalla stessa derivante deve considerarsi in re ipsa. Precisato inoltre che l'inventario non può essere limitato ai beni coinvolti nel concordato, ma deve riguardare l'intero patrimonio del debitore, affermano l'insufficienza delle risultanze del registro dei beni ammortizzabili, rilevando che il patrimonio della (*) comprendeva anche beni mobili ulteriori, rispetto a quelli ceduti alla BS Commerciale, e beni immobili non inventariati, ma semplicemente stimati.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 173, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurabile il compimento di atti di frode. Rilevato che il comma 1 della predetta disposizione, oltre a prevedere una serie di atti tipizzati, fa riferimento ad altri atti compiuti con dolo in epoca anteriore all'apertura della procedura, evidenziano che tra questi ultimi non è inclusa la distrazione, la quale è riconducibile al comma 3, in quanto sia commessa dopo l'ammissione alla procedura. Premesso che tale disciplina dimostra che la base del concordato è costituita dall'attivo esistente al momento della presentazione della relativa domanda, sostengono che gli atti in questione assumono rilievo soltanto se abbiano inciso sulla causazione o sull'entità della crisi o sulla realizzabilità del piano, negando che i comportamenti presi in considerazione dalla sentenza impugnata abbiano spiegato la predetta efficacia. Affermano in particolare che l'azzeramento della posta contabile riguardante la M. Legnami, oltre a trovare giustificazione nella prescrizione del credito, avente ad oggetto anticipazioni effettuate nel corso degli anni per spese effettuate dalla partecipata, non aveva avuto alcuna incidenza sul piano concordatario, predisposto senza tener conto della predetta posta. I rapporti intercorsi con la BS Commerciale, la cui evoluzione era stata diffusamente descritta nella proposta, non avevano contribuito in alcun modo a cagionare il dissesto della (*) nè a pregiudicare la fattibilità del piano, mentre l'impianto fotovoltaico gestito dalla società era stato messo a completa disposizione dei creditori. La deliberazione dell'AEEG n. 618/13, recepita dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, oltre ad essere sopravvenuta alla proposizione della domanda di concordato ed al deposito della proposta, era stata impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che con ordinanza del 23 giugno 2015 aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del predetto decreto. Il pagamento della somma versata per l'iscrizione ipotecaria costituiva un atto di ordinaria amministrazione, per il quale non era richiesta l'autorizzazione del tribunale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il bene ipotecato fosse gravato da altre garanzie, in quanto non era stata effettuata alcuna stima nè alcuna ricognizione dell'importo delle altre iscrizioni.

3. Non merita accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla difesa del curatore in relazione alle modalità di formulazione delle predette censure, non accompagnate dal quesito di diritto prescritto dall'art. 366-bis c.p.c.: tale disposizione risulta infatti abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, entrato in vigore in data anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata (ed alla stessa proposizione dell'istanza di fallimento, notificata il 23 settembre 2013), e quindi applicabile anche al ricorso in esame, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall'art. 58, comma 5, della medesima legge (cfr. Cass., Sez. III, 18/07/2011, n. 15718; Cass., Sez. lav., 16/12/2009, n. 26364).

4. E' parimenti infondata l'osservazione secondo cui le predette censure risulterebbero inidonee ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in quanto, riflettendo esclusivamente la necessità dell'inventario e l'insussistenza degli atti di frode, investirebbero soltanto alcune delle ragioni della decisione: l'affermazione dell'inattuabilità della proposta concordataria e della configurabilità dello stato d'insolvenza, su cui si fondano la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento della società debitrice, trova infatti giustificazione nelle rettifiche operate dai commissari giudiziali a seguito della rilevazione degli atti di frode, la cui esclusione, facendo venir meno la premessa delle predette statuizioni, comporterebbe, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata anche nelle parti non specificamente censurate, in quanto logicamente dipendenti da quelle impugnate.

5. Il primo motivo è peraltro infondato.

In tema di fallimento, questa Corte ha affermato che l'inventario redatto dal curatore non ha una funzione costitutiva del vincolo sui beni appartenenti all'imprenditore fallito, la cui imposizione deriva direttamente dalla dichiarazione di fallimento, ma una funzione ricognitiva e descrittiva dei predetti beni, precisando inoltre che la sua omissione impedisce esclusivamente l'approvazione del rendiconto, mentre la sua redazione in maniera non analitica non ostacola nè la custodia dei beni inventariati, nè la possibilità di provare l'appartenenza dei beni al fallimento (cfr. Cass., Sez. 1, 3/04/2008, n. 8515). Tale principio, enunciato in riferimento ad una procedura come quella fallimentare, la cui apertura rende necessaria l'individuazione e la descrizione dei beni dell'impresa, in quanto priva il debitore della disponibilità degli stessi e determina il trasferimento della relativa custodia al curatore, deve ritenersi applicabile, a fortiori, anche al concordato preventivo, il quale comporta uno spossessamento c.d. attenuato, rei senso che il debitore conserva l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato, mentre al commissario giudiziale spetta soltanto la vigilanza sulla gestione (cfr. Cass., Sez. V, 25/02/2008, n. 4728; 16/03/2007, n. 6211). E' pur vero che, in riferimento all'amministrazione controllata, caratterizzata anch'essa dalla conservazione della disponibilità dei beni da parte dell'imprenditore, la giurisprudenza di legittimità aveva confermato l'essenzialità dell'inventario, affermando che esso costituiva uno strumento indispensabile della procedura, nonchè il presupposto del giudizio prognostico che il commissario era chiamato ad esprimere nella relazione per l'adunanza dei creditori, ed escludendo pertanto che tale adempimento potesse ritenersi assolto mediante rinvio all'inventario allegato alla domanda di ammissione alla procedura, o surrogato dalla predetta relazione, che era prevista per differenti finalità (cfr. Cass., Sez. I, 10/04/2015, n. 7298; 15/05/1995, n. 5298). L'importanza del ruolo assegnato a tale atto, avente come funzione l'accertamento della composizione e del valore del patrimonio dell'imprenditore, non autorizza tuttavia a concludere che la relativa omissione si ripercuota automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi soltanto se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato il conseguimento della predetta finalità, determinando un'incertezza in ordine alla consistenza ed alle caratteristiche dei beni, ed impedendo quindi un'adeguata valutazione della convenienza della proposta o della fattibilità del piano o il controllo sul compimento di eventuali atti di dispersione o sottrazione del patrimonio: nella specie, tuttavia, tale pregiudizio non risulta nè allegato nè dimostrato, non essendo stato in alcun modo dedotto che, per effetto della mancata redazione dell'inventario, parte dei beni siano andati perduti o siano rimasti estranei al concordato o non stimati; dalla sentenza impugnata si evince anzi che i commissari giudiziali avevano riferito di aver esaminato tutti i beni mobili indicati nel libro dei beni ammortizzabili della società, mentre gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto che la stima ha riguardato anche i beni immobili non inventariati, sicchè deve escludersi che, nel rilevare il compimento degli atti di Frode, i commissari abbiano potuto essere indotti in errore da un'incompleta o falsa rappresentazione delle disponibilità patrimoniali dell'impresa.

6. Quanto poi all'effettiva configurabilità degli atti di frode, censurata con il secondo motivo d'impugnazione, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli stessi devono essere intesi, sul piano oggettivo, come condotte volte ad occultare dati di fatto inerenti al patrimonio del debitore, aventi valenza potenzialmente decettiva, in quanto idonee a determinare una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa rappresentata nella proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, e quindi a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, nonchè caratterizzate, sul piano soggettivo, da consapevole volontarietà, non risultando invece necessaria una dolosa preordinazione (cfr. Cass., Sez. I, 26/11/2018, n. 30537; 8/06/2018, n. 15013; 29/07/2014, n. 17191). I dati occultati possono consistere non solo in circostanze di fatto accertate dal commissario giudiziale, e precedentemente ignorate in quanto non emergenti dalla proposta di concordato, ma anche in fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella stessa (a titolo esemplificativo, vengono menzionate: l'esposizione di una situazione debitoria notevolmente inferiore a quella accertata; l'artificiosa sottovalutazione di operazioni derivante dall'omessa indicazione di fatti rilevanti; la mancata indicazione di soggetti coinvolti nelle operazioni, nei confronti dei quali si sarebbe potuto agire per il recupero di somme; la non chiara esplicitazione di collegamenti societari; l'omessa informazione in ordine all'intervenuta escussione di garanzie), i quali in tanto possono ritenersi accertati, come richiesto dalla L.Fall., art. 173, comma 1, in quanto vengano individuati successivamente nella loro completezza e rilevanza, ai fini della corretta informazione dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2014, n. 9050).

Nella specie, non può dubitarsi della riconducibilità alla predetta nozione dei fatti accertati dai commissari giudiziali in riferimento al periodo anteriore alla proposizione della domanda di ammissione al concordato, la cui omessa o inadeguata esposizione nella proposta concordataria è stata correttamente ritenuta idonea a pregiudicare il consenso informato dei creditori, essendosi tradotta nell'occultamento di un credito d'importo alquanto rilevante (quello vantato nei confronti della M. Legnami), nella sottrazione della disponibilità di beni senza alcun corrispettivo (in favore della BS Commerciale) e nella sopravvalutazione di poste attive (i ricavi della gestione dell'impianto fotovoltalco), e quindi in un'alterata rappresentazione del patrimonio della impresa, indiscutibilmente rilevante ai fini della valutazione della sua idoneità a soddisfare le pretese dei creditori, e di portata tale da potersene escludere la riconducibilità ad errori od omissioni di carattere involontario.

Non può condividersi l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui i predetti fatti non sarebbero qualificabili come atti di frode ai sensi della L.Fall., art. 173, comma 1, non consistendo in condotte distrattive e non avendo inciso sulla causazione o sull'entità della crisi d'impresa nè sulla realizzabilità del piano concordatario. La circostanza che, in quanto incidenti sulla rappresentazione del patrimonio dell'impresa risultante dalla proposta concordataria, le condotte cui si riferisce la predetta disposizione abbiano ad oggetto dati anteriori alla proposizione della domanda di ammissione al concordato non implica infatti la necessità di un nesso eziologico tra le stesse e l'insorgenza della crisi, risultando sufficiente la loro idoneità a compromettere la corretta informazione dei creditori o a pregiudicare sia pure parzialmente le aspettative di soddisfazione dei loro crediti. Nella specie, d'altronde, l'azzeramento del credito nei confronti della M. Legnami e l'attribuzione in godimento dei beni in favore della BS Commerciale sono sicuramente inquadrabili tra gli atti tipici previsti dall'art. 173 cit., comma 1, essendosi tradotti rispettivamente nella mancata denuncia di un credito e nella dissimulazione di una parte dell'attivo, mentre la sopravvalutazione dei ricavi della gestione dell'impianto fotovoltalco può essere annoverata tra gli "altri atti di frode" genericamente contemplati dalla medesima disposizione, avendo comportato la rappresentazione di un attivo superiore a quello effettivo, anch'essa potenzialmente incidente sul giudizio dei creditori.

Nessun rilievo può assumere, a quest'ultimo riguardo, la circostanza che i ricavi effettivi siano stati stimati sulla base dei prezzi minimi garantiti previsti dalla deliberazione dell'AE.EG n. 613/13, entrata in vigore successivamente alfa proposizione della domanda di ammissione ai concordato (ma anteriormente alla formulazione della proposta), trattandosi comunque di un elemento incidente sul giudizio dei creditori, in quanto concernente la redditività dell'impresa, e quindi destinato a venire inevitabilmente in considerazione ai fini della prognosi in ordine alle prospettive di realizzazione del piano. Ininfluente deve pertanto ritenersi anche l'intervenuta impugnazione della delibera e la successiva proposizione della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 91 del 2014, art. 26, comma 3, che ne ha recepito i contenuti: tale questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, è stata d'altronde dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, la quale ha escluso che la rimodulazione in senso riduttivo delle tariffe comportasse una lesione dell'affidamento dei titolari d'impianti fotovoltaici, in quanto la stessa, oltre a non incidere in modo improvviso ed imprevedibile sui rapporti derivanti dalle convenzioni dagli stessi stipulate, costituiva il risultato di un equo bilanciamento tra le opposte esigenze di garantire sostenibilità alla politica di supporto alle energie rinnovabili e di ridurre il peso economico di incentivi che gravano, come onere generale di sistema, anche sugli utenti finali dell'energia elettrica (cfr. Corte Cost., sent. n. 16 del 2017).

Per quanto riguarda infine il pagamento effettuato dalla società debitrice per l'iscrizione dell'ipoteca concessa dal socio M.G.C. su un proprio bene, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui tale atto non ha recato alcun vantaggio ai creditori, in quanto il bene ipotecato era già gravato da altre garanzie reali, trova conforto nel principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pagamento di un debito scaduto, effettuato senza autorizzazione in data successiva al deposito della domanda di concordato, costituisce causa di revoca della ammissione alla procedura, ai sensi della L.Fall., art. 173, comma 3, salvo che l'imprenditore non dimostri che lo stesso non sia risultato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, in quanto ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, nè sia stato diretto a frodarne le ragioni, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta (cfr. Cass., Sez. I, 26/06/2019, n. 16808: 16/05/2018, n. 11958; 11/04/2016, n. 7066). Nel censurare il predetto apprezzamento, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti non prospettano vizi di motivazione, ma si limitano a contestare la necessità dell'autorizzazione, evidenziando la strumentalità dell'iscrizione d'ipoteca all'incasso di un rilevante credito per prelievi o anticipazioni vantato dalla società nei confronti del socio, ed insistendo quindi sulla configurabilità del pagamento come atto di ordinaria amministrazione, senza tuttavia considerare che ciò che assume rilievo, ai fini della distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non è la corrispondenza dell'atto all'interesse dell'imprenditore, ma la sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio di quest'ultimo, determinandone la riduzione ovvero gravandolo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (cfr. Cass., Sez. V, 10/04/2009, n. 8764; Cass., Sez. I, 20/10/2005, n. 20291; 11/08/ 2014, n. 15484).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2020.