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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24927 - pubb. 26/02/2021.

Il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. 'funzionale' ex art. 111, comma 2, l. fall.


Cassazione civile, sez. VI, 28 Gennaio 2021, n. 1961. Pres. Giulia Iofrida. Est. Pazzi.

Concordato preventivo - Credito del professionista per attività di assistenza e consulenza - Inamissibilità della domanda di concordato - Prededucibilità - Sussistenza


In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha redatto l'attestazione è assistito dalla prededuzione c.d. "funzionale" ex art. 111, comma 2, l. fall., ancorché la procedura sia stata definita con un decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. Difforme: Sez. 1 - , Sentenza n. 639 del 15/01/2021 (Rv. ) in corso di massimazione. (massima ufficiale)

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