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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24923 - pubb. 26/02/2021.

Onere del curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2021, n. 2949. Pres. Magda Cristiano. Est. Pazzi.

Fallimento – Accertamento del passivo – Sentenza non passata in giudicato – Onere del curatore di impugnazione


La norma di cui all'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., la quale contiene una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 I. fall. e alla vis attractiva della procedura concorsuale, impone al curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito.

Ove il curatore non assolva questo onere, di introdurre o proseguire l'impugnazione, onde ottenere la riforma della sentenza ed evitarne il passaggio in giudicato, il credito deve essere ammesso al passivo senza alcuna riserva.

Rimane, invece, del tutto irrilevante, in assenza di una successiva iniziativa del curatore, la pendenza dell'impugnazione al momento della dichiarazione di fallimento, atteso che la sentenza già emessa è certamente opponibile alla massa e che all'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione (art. 307, 3° comma, cod. proc. civ.) consegue il suo passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. civ. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Salvatore D'Ettore



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