Concordato preventivo e mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza
Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2020, n. 12171. Pres. Magda Cristiano. Est. Terrusi.
Requisiti di terzietà ed indipendenza dell’attestatore – Mancanza – Effetti
In tema di concordato preventivo, la mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza comporta la nullità dell'atto di nomina del medesimo e il conseguente venir meno del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo del successivo fallimento. (massima ufficiale)