L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto
Cassazione civile, sez. VI, 02 Febbraio 2021, n. 2316. Pres. Lombardo. Est. Oliva.
Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità
L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. (massima ufficiale)