Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24869 - pubb. 16/02/2021

L'obbligo di astensione del giudice che della causa 'ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo' non è applicabile all'ipotesi di cassazione per 'error in procedendo'

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Febbraio 2021, n. 2248. Pres. De Masi. Est. Lo Sardo.


Ricusazione e astensione - Giudice designato nella sentenza di Cassazione con rinvio restitutorio e improprio - Obbligo di astensione - Insussistenza



La norma dell'art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata. (massima ufficiale)


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