Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2485 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2010, n. 4785. Rel., est. Bernabai.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Rimessa in conto corrente - Denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno consolidatosi - Revocabilità - Fondamento.



In tema di revocatoria fallimentare, la rimessa in conto corrente bancario effettuata con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno ormai consolidatosi in favore della stessa banca è revocabile, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia destinato a soddisfare un credito privilegiato, in quanto l'"eventus damni" deve considerarsi "in re ipsa", consistendo nella lesione della "par condicio creditorum" ricollegabile all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo, e non potendosi escludere "a priori" il pregiudizio delle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito al passivo. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3557-2005 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 006519900582 - P.I. 00920451002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CORVINO ALDO, giusta procura speciale per Notaio dott. MARIO LIGUORI di ROMA - Rep.n. 139906 del 26.01.05;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO SIMEONE SIMMACO, in persona del Curatore avv. CARLO MARIA PALMIERO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 15, presso l'avvocato AGNINO PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato GRAVINA ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1545/2 004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato PAOLO AGNINO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per l'accoglimento del primo e per l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2000 il fallimento SIMEONE SIMMACO conveniva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la Banca Nazionale del Lavoro per sentir dichiarare inefficace il versamento sul conto corrente del Simeone del ricavato della vendita di un certificato di deposito al portatore, emesso dalla stessa B.N.L. per L. 45 milioni, al tasso fisso del 10,25%, con scadenza 19 ottobre 2000, e costituito in pegno in suo favore a garanzia dello scoperto di L. 20 milioni.
Esponeva che l'istituto di credito, conoscendo lo stato di dissesto dell'imprenditore, lo aveva invitato a vendere il pegno, proponendogli, per l'acquisto, un altro cliente; e che il relativo prezzo era confluito nel conto corrente, a copertura del saldo passivo: costituendo, quindi, pagamento revocabile per la somma di L. 13.615.956 eccedente l'apertura di credito concessa al Simeone. Costituitasi ritualmente, la Banca Nazionale del Lavoro eccepiva l'insussistenza del pregiudizio per i creditori e dell'elemento soggettivo della conoscenza dello stato d'insolvenza. Con sentenza 14 marzo 2002 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere revocava il pagamento e per l'effetto condannava la Banca Nazionale del Lavoro a restituire la somma di L. 13.615.956, con gli interessi legali dalla domanda.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 11 maggio 2004.
La corte territoriale motivava che l'operazione posta in essere aveva avuto lo scopo di conseguire il pagamento del debito al di fuori dell'imminente procedura concorsuale, e quindi senza il controllo del giudice delegato e degli altri creditori;
che la rimessa sul conto corrente del prezzo della vendita non poteva essere collegata al contratto di pegno, perché era stato lo stesso debitore ad alienare il certificato di deposito ad un acquirente designato dalla B.N.L., con implicita rinunzia di quest'ultima all'esercizio della prelazione e consenso all'eliminazione del vincolo di destinazione del pegno;
che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza emergeva dalle stesse modalità anomale di soddisfacimento del credito, oltre che dalla visura del bollettino dei protesti.
Avverso la sentenza, notificata il 29 dicembre 2004, la Banca nazionale del lavoro proponeva ricorso per cassazione con atto notificato l'8 febbraio 2005 ed articolato in due motivi. Deduceva:
1) la violazione della L. Fall., art. 53 e art. 67, comma 2, nonché degli artt. 2697, 2741 e 2648 cod. civ. e artt. 112, 113 e 116 cod. proc. civile, con il conseguente vizio di ultrapetizione, nonché il difetto di motivazione in ordine alla revocabilità della rimessa avvenuta con il ricavato della vendita di una cosa che era stata costituita in pegno con contratto ormai consolidatosi, senza alcuna violazione della par condicio e dunque senza che la curatela avesse alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
2) la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché il vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis. Resisteva con controricorso il fallimento Simeone Simmaco. Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., la B.N.L. depositava una memoria illustrativa.
All'udienza del 17 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento resistente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla revocabilità della rimessa avvenuta con il ricavato della vendita di una cosa che era stata costituita in pegno ormai consolidato.
Il motivo è infondato.
In sostanza, la Banca Nazionale del Lavoro ripropone la cosiddetta teoria indennitaria, che sulla base di una visione monistica delle azioni revocatorie, ordinaria e fallimentare, ritiene l'eventus damni - enunciato come presupposto oggettivo, per la prima di esse, dall'art. 2901 c.c. - necessario anche per la seconda, nonostante l'omesso richiamo della L. Fall., art. 67. Secondo tale ricostruzione esegetica (che ha goduto di seguito sia in dottrina, che in giurisprudenza), la lesione delle ragioni creditorie non è conseguenza diretta e indefettibile dell'atto, bensì è solo presunta, iuris tantum, dall'insolvenza e passibile, quindi, di prova contraria.
In posizione antitetica si pone la tesi cd. redistributiva, che, partendo dalla distinzione oggettiva fra i due tipi di azione revocatoria (concezione dualistica), nega che il danno specifico costituisca un elemento essenziale della fattispecie in esame, rinvenendo genericamente il pregiudizio nella violazione stessa del principio della par condicio creditorum, alla cui ratio è informata la redistribuzione fra tutti i creditori della perdita derivante dal fallimento. Affrancata dal nesso causale tra atto e danno, la revocatoria fallimentare potrebbe, in quest'ottica, investire financo atti che non abbiano determinato alcun pregiudizio per il ceto creditorio; o che abbiano addirittura incrementato il patrimonio dell'imprenditore fallito: ciò che spiegherebbe, in sede dogmatica, la revocabilità speciale dei pagamenti di debiti scaduti ed esigibili, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, nonostante la loro natura di atti dovuti.
Il contrasto tra le due teorie, di natura evidentemente non solo teorica bensì gravida di riflessi concreti sull'interesse all'esercizio dell'azione, è stato peraltro composto da Cass., sez. unite, 28 marzo 2006, n. 7028, che ha preso nettamente posizione per la funzione distributiva, affermando che l'eventus damni è in re ipsa, nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum:
ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa in forza dell'atto dispositivo. Con la conseguenza che sul curatore grava il solo onere di dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente; o, come nella specie, da parte del beneficiario del pagamento conseguente alla vendita dalla cosa data in pegno. Mentre, resta irrilevante il consolidamento della causa di prelazione, formatasi anteriormente al periodo sospetto, così come la destinazione del ricavato della vendita a soddisfare le ragioni del creditore privilegiato: evenienze, che non fanno venir meno l'interesse del curatore all'esercizio dell'azione revocatoria, non potendosi escludere a priori il pregiudizio alle ragioni di altri creditori privilegiati, insinuatisi in seguito (Cass., sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24.046) o, più in generale, della massa, per mancato concorso del creditore soddisfatto extraconcorso alle spese di procedura (L. Fall., art. 111, comma 11, n. 1, testo previgente).
Ricostruzione, questa, che appare anche conforme alla mens legis sottesa all'istituto, di attribuire efficacia deterrente all'azione revocatoria mediante un cordone sanitario attorno all'imprenditore insolvente; e che resta valida anche dopo la recente riforma, come si deduce dall'esclusione dall'ambito di revocabilità delle vendite immobiliari "a giusto prezzo" concluse per esigenze abitative del fallito, dei suoi parenti e affini (L. Fall., art. 67, comma 3, lett. c)): con ciò, implicitamente confermandosi la revocabilità negli altri casi, anche se si tratti di atti vantaggiosi per il fallito o destinati a soddisfare crediti privilegiati.
Altro è, in ultima analisi, l'irrevocabilità della causa di prelazione per decorso del periodo sospetto ed altro la pretesa esenzione dalle regole del concorso, tramite la potestà di escutere direttamente la garanzia - pur nella sussistenza della scientia decoctionis - che, per essere legittima forma di autotutela, presupporrebbe invece (anche se realizzata in forma concordata col debitore pignoratizio), il diritto di agire individualmente, nonostante il fallimento, proprio di talune fattispecie speciali (Cass., sez. 1^, 28 maggio 2008, n. 13996).
Distinzione, non colta nell'erronea assimilazione concettuale delle due ipotesi, che ha trovato eco pure in sporadici precedenti giurisprudenziali.
È appena il caso di aggiungere che il rigore della disciplina non può essere infirmato dalla considerazione dei riflessi, senza dubbio gravosi per il creditore privilegiato, conseguenti alla perdita della disponibilità del pegno (o, alla cancellazione della ipoteca immobiliare), cui è legata la permanenza della garanzia reale (art. 2787 c.c., comma 2), a seguito dell'avvenuta esazione satisfattoria, poi revocata. Anche se si debba ritenere, in difetto di previsione normativa, l'intrasferibilità della prelazione sulla somma retrocessa alla curatela, a titolo di surrogazione reale, resta che adducere inconveniens non est solvere argomentum. Oltre al rilevo di fondo che l'effetto pernicioso resta eziologicamente imputabile al mancato rispetto delle regole di protezione della par condicio creditorum; e prima ancora, all'omissione di un'iniziativa giudiziale per l'estromissione dell'imprenditore dai mercato, su iniziativa del creditore (tanto più se, a sua volta, imprenditore qualificato, come un istituto bancario) consapevole della sua insolvenza, per evitare l'aggravamento del danno collettivo.
Nella specie, la corte territoriale ha, seppur con argomentazioni in parte diverse, correttamente riaffermato il principio suddetto. Nè può ravvisarsi vizio di ultrapetizione nel corredo argomentativo, inessenziale al sostegno della decisione, sulla ritenuta rinunzia dalla banca al vincolo pignoratizio, concorrente con la rinunzia del fallito a ricevere l'intimazione di pagamento (art. 2797 cod. civ.). Comunque si sia svolta l'operazione di vendita del certificato di deposito costituito in pegno - nell'esercizio della legittima autonomia riconosciuta alle parti dall'art. 2797 c.c., u.c. - resta valida la conclusione che il versamento del ricavato costituisce pagamento revocabile, per le ragioni sopra chiarite, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2.
Con il secondo motivo la Banca Nazionale del Lavoro censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella ritenuta sussistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi probatori richiamati in sentenza, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
La corte territoriale ha richiamato, al riguardo, le modalità esecutive dell'operazione, difformi dalla disciplina legale - sia pur non inderogabile - dell'escussione alla garanzia reale; nonché la visura del bollettino ufficiale da cui emergevano protesti, risalenti anche all'anno 1996, anteriori alla vendita del certificato di deposito e all'accreditamento del ricavato sul conto corrente del Simeone.
Non vi sono vizi logici nell'impianto motivazionale, che fa applicazione del principio consolidato dell'idoneità del ricorso a presunzioni per l'accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie revocatoria.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010