Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2484 - pubb. 01/08/2010

Associazione temporanea di imprese e fallimento dell'impresa capogruppo

Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2010, n. 3810. Rel., est. Macioce.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione - Appalto pubblico stipulato da associazione temporanea tra due imprese - Fallimento dell'impresa capogruppo - Scioglimento del mandato e dell'appalto - Conseguenze - Crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto - Azione nei confronti del committente - Legittimazione diretta dell'impresa mandante - Limiti - Crediti maturati successivamente al fallimento - Azionabilità in via autonoma - Fondamento - Prosecuzione del rapporto tra l'impresa mandante ed il committente - Successione nell'appalto - Configurabilità - Esclusione.

Impresa - In genere - Appalto pubblico stipulato da associazione temporanea tra due imprese - Fallimento dell'impresa capogruppo - Scioglimento del mandato e dell'appalto - Conseguenze - Crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto - Azione nei confronti del committente - Legittimazione diretta dell'impresa mandante - Limiti - Crediti maturati successivamente al fallimento - Azionabilità in via autonoma - Fondamento - Prosecuzione del rapporto tra l'impresa mandante ed il committente - Successione nell'appalto - Configurabilità - Esclusione.



In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento dell'impresa capogruppo, costituita mandataria dell'altra ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., con la conseguenza che l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile, ma tale azione non comprende i crediti maturati dopo il fallimento, il quale determina anche lo scioglimento dell'appalto, escludendo la configurabilità di una successione dell'impresa mandante nel relativo rapporto, la cui prosecuzione in via di mero fatto dà luogo ad un diverso rapporto, che attribuisce all'impresa mandante un titolo diretto per azionare nei confronti del committente i crediti originati dal suo apporto esclusivo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 78 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale