Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24826 - pubb. 05/02/2021

La società in stato di liquidazione non deve necessariamente disporre di liquidità ma solo avere attivo sufficiente per il soddisfacimento dei creditori

Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24660. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.


Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità - Sufficienza dell’attivo per il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Necessità - Fondamento



Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (massima ufficiale)


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