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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24821 - pubb. 04/02/2021.

Ai fini dell'ammissione al passivo di somme iscritte a ruolo, la notifica della cartella di pagamento alla società 'in bonis' successivamente fallita non produce effetto novativo


Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2020, n. 25028. Pres. Magda Cristiano. Est. Loredana Nazzicone.

Accertamento del passivo - Somme iscritte a ruolo - Cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione alla società “in bonis” successivamente fallita - Novazione del credito - Insussistenza - Prescrizione decennale - Esclusione - Ragioni


Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizionale, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza. (massima ufficiale)

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