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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24817 - pubb. 03/02/2021.

Fallimento e leasing: applicazione della nuova disciplina e trattamento del credito del concedente


Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Gennaio 2021, n. 2061. .

Fallimento – Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 – Successivo fallimento dell’utilizzatore – Applicazione analogica dell’art. 72 quater l. fall. – Ammissibilità – Esclusione – Insinuazione al passivo del concedente – Oneri di allegazione e prova


In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c. (massima ufficiale)

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