Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24810 - pubb. 02/02/2021

Azione possessoria di reintegrazione e manutenzione nel possesso, distinzione e termine di decadenza

Tribunale Lanciano, 27 Gennaio 2021. Est. Nappi.


Azione di reintegrazione e manutenzione nel possesso – Termine di decadenza – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – Plurimi atti lesivi del possesso – Decorrenza del termine di decadenza – Onere della prova della tempestività dell’azione

Azione di manutenzione nel possesso – Molestia di diritto



L’azione di reintegrazione deve essere proposta entro un anno dal compimento dello spoglio, mentre l’azione di manutenzione deve essere proposta entro un anno dall’inizio dell’attività molestatrice.

Tali termini sono termini di decadenza e, pertanto, non soggetti alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione e, inoltre, sono termini di natura sostanziale, nel senso che il loro inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.

Il decorso del termine di decadenza è oggetto di una eccezione in senso stretto; pertanto, esso non è rilevabile d’ufficio.
 
In presenza di una pluralità di atti lesivi del possesso la lesione (spoglio o molestia) è unica se gli atti successivi al primo sono a questo connessi (soggettivamente e oggettivamente) in modo tale da costituirne la semplice continuazione. In tal caso il termine di decadenza decorre dal primo atto, diversamente il termine di decadenza decorre ex novo per ciascuno di essi.

Una volta eccepita e allegata dal resistente la decadenza (l’ultrannualità dell’azione), spetta al ricorrente la prova della tempestività dell’azione o, più limitatamente, la prova di un atto di spoglio o molestia ulteriore e successivo rispetto a quello per il quale il resistente ha provato il decorso del termine.

La molestia del possesso può essere anche di diritto, e in tal senso è molestia il compimento di atti giuridici volti a ostacolare o impedire l’esercizio del possesso quali ingiunzioni, opposizioni, diffide. (Alessandro Del Borrello) (Michele D'Ardes) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Del Borrello e dell’Avv. Michele D’Ardes (Foro di Vasto)



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