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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24808 - pubb. 02/02/2021.

Il prospective overruling non è invocabile in caso di mutamenti giurisprudenziali di norme sostanziali


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 14 Gennaio 2021, n. 552. Pres. Raimondi. Est. Balestrieri.

Prospective overruling - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie


Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling"). (massima ufficiale)

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