Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24799 - pubb. 29/01/2021

Reclamo conto la sentenza di fallimento: il termine breve per l’impugnazione decorre dalla comunicazione del cancelliere

Cassazione civile, sez. VI, 14 Gennaio 2021, n. 568. Pres. Ferro. Est. Di Marzio.


Fallimento – Sentenza dichiarativa – Comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo – Decorso del termine breve per l’impugnazione



La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14. Questa disposizione si giustifica, infatti, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, laddove la comunicazione in forma integrale ad opera del cancelliere assicura la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione al pari della notificazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Fatto

1. - La Società (*) ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento della Società (*) , contro la sentenza del 15 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detta società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. - Il Fallimento intimato non spiega difese.

3. - L’unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo il deposito del ricorso introduttivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deposito effettuato, secondo il giudice di merito, in data 28 luglio 2016, come sarebbe risultato "dalla consultazione del fascicolo telematico", dalla quale risultava una ricevuta di consegna del 18 luglio 2016, mentre "mancavano le ultime due comunicazioni (pure necessarie per perfezionare il deposito dell’atto in cancelleria,)", tanto più che "le indicazioni contenute negli atti prodotti dalla difesa del ricorrente (riportate in precedenza) risultano alquanto generiche e non consentono di ritenere con certezza che l’atto inviato (seppure in modo non conforme alla procedura prevista) fosse proprio il reclamo introduttivo del presente giudizio".

 

Motivi

4. - Il ricorso è inammissibile.

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit., ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione (Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 23 ottobre 2918, n. 26872; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685). Nel caso in esame la sentenza è stata comunicata il giorno stesso del suo deposito, ossia il 15 settembre 2017.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2018.

Nulla per le spese.

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2021.