Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2476 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2010, n. 3990. Rel., est. Salvato.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002 - Patto di riservato dominio - Opponibilità ai creditori - Condizioni - Applicabilità ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 - Esclusione - Fondamento.



In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 11, terzo comma, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (emanato in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000), il quale stabilisce che la riserva di proprietà, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del primo se confermata nelle singole fatture delle successive forniture, aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili, non ha carattere interpretativo, come si desume dal primo comma, ai sensi del quale la norma non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, e dal fatto che nel testo del terzo comma manca ogni elemento in grado di evidenziare che la norma interpretante si sia saldata con la norma interpretata. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento della Silvio Cestari s.r.l., in persona del Curatore fallimentare - elettivamente domiciliato in ROMA, via Lima n. 48, int. 7, presso lo studio dell’avv. Prof. MEO Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. prof. PRESTI Gaetano, in virtu’ di procura in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
Nissan Italia s.p.a., in persona del consigliere di amministrazione dott. LAIZET Franck - elettivamente domiciliata in ROMA, via A. Bertoloni, 14, presso lo studio degli avv.ti Terranova Antonella e Giovanni De Berti, dai quali e’ rappresentata e difeso, anche disgiuntamente, in virtu’ di procura speciale per notaio Daniela Cupini di Roma, in data 30 settembre 2009 (Rep. 2272);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 12 dicembre 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 2 dicembre 2009 dal Consigliere dott. Salvato Luigi;
udito per il ricorrente Fallimento l’avv. G. Fusco, su delega, il quale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e per la controricorrente l’avv. De Berti Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Curatore del fallimento della Silvio Cestari s.r.l. (di seguito, Curatore) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Nissan Italia s.p.a. (infra, Nissan), chiedendo che fosse dichiarato inefficace (ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, ovvero del secondo comma) il pagamento effettuato dalla societa’ poi fallita in favore della convenuta nell’anno anteriore all’apertura della procedura concorsuale, mediante restituzione di 105 autoveicoli, con condanna della stessa a restituire i veicoli, ovvero a pagare il controvalore in danaro.
La Nissan si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che gli autoveicoli erano rimasti di sua proprieta’.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 settembre 2000, rigettava le domande ritenendo riconducibile il rapporto intercorso tra le parti alla vendita con riserva di proprieta’.
2.- Avverso detta pronuncia proponeva appello il Curatore; resisteva al gravame la Nissan.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12 dicembre 2003, rigettava l’appello, condannando il Curatore alle spese del grado. La sentenza riteneva corretta la qualificazione del rapporto data dal Tribunale, sottolineando che le clausole del contratto intercorso tra le parti (in particolare, gli artt. 2, 11 e 12) ed il “sistema dei prezzi e dei relativi pagamenti” con esso stabilito rendeva “evidente che la societa’ concessionaria acquistava i prodotti contrattuali dalla casa automobilistica per rivenderli sul mercato, ferma la riserva di proprieta’ a favore della Nissan prevista dall’art. 6, lett. c)”.
Dal contratto si evinceva, inoltre, che l’utile della concessionaria era costituito dalla differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto dei veicoli e non vi era cenno “a forme di compenso a provvigione a favore della societa’ concessionaria, come sicuramente sarebbe avvenuto se il rapporto giuridico tra le parti fosse derivato da un contratto di commissione (art. 1731 c.c. e segg.) o da altra forma di mandato a vendere (...), oppure da un contratto di agenzia”. Secondo la Corte territoriale, “l’acquisto e la rivendita di determinati prodotti (veicoli, pezzi di ricambio e accessoria era, poi, solo uno degli aspetti di un complesso rapporto contrattuale”, dovendo il contratto in esame essere “qualificato come contratto quadro sui generis”, gia’ riconosciuto “dalla giurisprudenza in casi analoghi (si vede per tutte, Cass. 90/11960)”.
La sentenza proseguiva ritenendo che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto opponibile al Fallimento la mancata acquisizione dei veicoli, pacificamente restituiti alla Nissan prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Il giudice di secondo grado osservava che il Curatore aveva sostenuto che la restituzione dei veicoli configurava un “atto estintivo di un debito pecuniario” della societa’ fallita, non effettuato con mezzi normali di pagamento (datio in solutum), desumendo detta tesi dalla inopponibilita’ al fallimento della riserva di proprieta’, in quanto:
la relativa clausola era contenuta in un contratto privo di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c.; i beni oggetto del contratto erano determinabili solo nel genere; le fatture che contenevano l’identificazione dei veicoli e recavano in calce la clausola di riserva della proprieta’, con una sola eccezione, erano atti unilaterali “come tali radicalmente prive di attitudine ad esprimere la volonta’ contrattuale fra Nissan e Cestari di rendere operativa sui singoli autoveicoli, di volta in volta individuati, la clausola programmaticamente prevista nell’art. 6, lett. c), del contratto” e prive di data certa.
Secondo la Corte territoriale, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che era stata provata la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, in forza dei seguenti elementi:
a) in primo luogo, “in base alla ricostruzione del fatto proposta dallo stesso fallimento, condivisa (nel suo aspetto storico) dalla controparte”, dalla quale si desumeva che “non puo’ essere dubitabile, quindi, che le fatture siano precedenti rispetto alla restituzione dei 105 veicoli, avvenuta tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1996, poco meno di tre mesi prima della dichiarazione di fallimento”. Le successive note di credito, “pure prodotte e invocate a sostegno della propria tesi, come le fatture, dal fallimento” confortavano detta circostanza, con la conseguenza che “il fatto, come si e’ verificato in tutte le sue circostanze, stabilisce, quindi in modo certo l’anteriorita’ dei suddetti documenti rispetto alla dichiarazione di fallimento, cosi’ integrando la prova richiesta dall’art. 2704 c.c.”.
b) In secondo luogo, perche’ le fatture e le note di credito presupponevano il contratto - quadro del 9 settembre 1993, “il quale chiaramente non puo’ essere stato concluso dopo l’emissione delle fatture medesime”, quindi vi era la “certezza di anteriorita’, secondo il criterio stabilito dall’art. 2704 c.c.”. c) In terzo luogo, poiche’ il Fallimento aveva riconosciuto che nelle fatture erano individuati gli autoveicoli, “fatti indeterminatamente oggetto di riserva di proprieta’ nel contratto del 9.9.1993” e, in tal modo, aveva riconosciuto lo stretto collegamento tra le fatture ed il contratto originario. Del tutto irrilevante era, secondo il giudice del merito, la deduzione del carattere di atti unilaterali delle fatture, dato che “la volonta’ contrattuale (...) e’ quella risultante per tutte le forniture (rappresentate dalle relative fatture) dal contratto originario”. Il Fallimento era, infatti, in grado di provare l’acquisto dei veicoli “solo considerando unitariamente la documentazione dallo stesso prodotta” e “se si prescinde da tale considerazione unitaria, viene meno anche la prova dell’acquisto, rimanendo pienamente aperta la possibilita’ che i veicoli fossero stati consegnati alla Cestari in base a titoli diversi”. Ma, sottolineva la pronuncia, “la considerazione unitaria di tutti i documenti anzidetti deve necessariamente riguardare il contenuto integrale degli stessi, compresa la clausola di riserva della proprieta’”, quindi opponibile al Fallimento. Il giudice di secondo grado concludeva affermando che “il fallimento e’ in grado di provare l’acquisto dei beni in questione da parte della societa’ fallita solo in base a documenti (dallo stesso prodotti) dai quali risulta la riserva di proprieta’ a favore della societa’ venditrice fino all’integrale pagamento del prezzo, mai avvenuto”.
Siffatte argomentazioni conservavano validita’ anche per il veicolo oggetto della fattura n. 6617, pure priva della clausola di riserva della proprieta’, poiche’ anche per questo la prova dell’acquisto da parte della Cestari poteva essere offerta soltanto collegano la fattura con il contratto quadro originario, recante detta clausola. Infine, la Corte d’appello reputava corretta l’ulteriore conclusione affermata dal Tribunale, e cioe’ che la situazione sarebbe stata diversa se i veicoli in questione si fossero trovati nella disponibilita’ della societa’ fallita, all’atto dell’apertura della procedura concorsuale, circostanza che non si era, invece, verificata.
3.- Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il Curatore, affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso la Nissan. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto le fatture munite di data certa e stipulato il contratto in data 9.9.1993 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
A suo avviso “l’emissione di fatture da parte di Nissan, prima del ritiro dei veicoli, puo’, in effetti, ritenersi un dato acquisito”, ma “un conto e’ (...) la certezza di un fatto storico, altro conto e’ la data certa di un documento”, poiche’ “i due piani devono essere tenuti distinti”; “l’equiparazione, sul piano effettuale, tra l’ammissione di un fatto (l’emissione delle fatture) e la data certa dell’atto che ipoteticamente lo documenta” (e cioe’ le fatture) sarebbe contraria all’art. 2704 c.c., quindi le fatture sarebbero prive di data certa.
La data certa puo’ essere offerta, infatti, mediante la prova di fatti sopravvenuti ad essa, produttivi dell’incapacita’ fisica di uno dei soggetti, ovvero certificazioni (quali la vidimazione delle scritture contabili, il bollo postale), mancanti nella specie. 1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1524 c.c. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza ha desunto dalla asserita data certa del contratto quadro e delle fatture che fosse opponibile al Fallimento il patto di riservato dominio dei veicoli, attraverso una considerazione unitaria di tutti i documenti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
A suo avviso, l’affermazione che i requisiti per l’opponibilita’ della clausola di riserva della proprieta’ (data certa e specifica indicazione dei veicoli) non debbano essere contenuti in un unico atto sarebbe contraria all’art. 1524 c.c. come affermato da Cass. n. 318 del 1979.
Inoltre, la Corte d’appello avrebbe fatto propria la qualificazione del contratto offerta dal Tribunale come “concessione di vendita, a effetti meramente obbligatori”, mentre “la conclusione dell’opponibilita’ del patto di riservato dominio si fonda quindi su una qualificazione giuridica che la Corte stessa ha negato”. La concessione di vendita presuppone, infatti, la conclusione di atti negoziali successivi; l’esecuzione di tale contratto si sostanzierebbe nell’obbligo di stipulare nuovi contratti, con la conseguenza che le fatture, “in quanto documenti relativi ai singoli contratti di vendita, non possono essere direttamente collegate al contratto”. La conseguenza sarebbe che la Corte di merito: dopo avere ritenuto il contratto come "concessione di vendita", lo ha riqualificato come vendita ad effetti traslativi differiti, ma allora la pronuncia sarebbe intrinsecamente contraddittoria; oppure il collegamento tra fatture e contratto non rende opponibile il patto di riservato dominio al Fallimento.
Il ricorrente sostiene, in sintesi, che la clausola di riservato dominio sarebbe inopponibile, in quanto: il contratto non individuava i veicoli; le fatture sono atti unilaterali, che non possono provare l’accordo, bilaterale, di riserva della proprieta’ e documenterebbero “direttamente l’esecuzione di singoli contratti di vendita e solo mediatamente l’esecuzione dell’originario accordo di concessione”;
nei singoli contratti di vendita difetterebbe il patto di riservato dominio previsto soltanto in un contratto normativo (e’ richiamata Cass. n. 14891 del 2002); il collegamento tra contratto di concessione e fatture non e’ automatico e la considerazione unitaria dei documenti non renderebbe opponibile al Fallimento la clausola, in difetto di un “atto bilaterale - negoziale di data certa e contenente specifica indicazione dei singoli beni oggetto della vendita” (come avrebbe ritenuto questa Corte, con orientamento condiviso dalla dottrina).
Infine, la sentenza “pecca di rigore logico”, nella parte in cui ha ritenuto che, in difetto della considerazione unitaria dei documenti, mancherebbe la prova dell’acquisto da parte del Fallimento della proprieta’ dei veicoli.
Infatti, sebbene sia vero che il “contratto di concessione senza le fatture, effettivamente non prova il trasferimento della proprieta’”, le fatture sarebbero sufficienti a provare la vendita e, comunque, il contratto e le fatture, anche considerati separatamente, sarebbero incompatibili con lo schema del deposito e del mandato. 1.3.- Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1524 c.c. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto opponibile al Fallimento la proprieta’ del veicolo oggetto della fattura n. 6617, benche’ questa non contenesse la clausola di riserva della proprieta’ (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
A conforto della censure, il ricorrente richiama le argomentazioni svolte nei primi due mezzi, deducendo che l’affermazione dell’equivalenza probatoria tra detta fattura e le altre si porrebbe in contraddizione con il capo della pronuncia censurato con il secondo motivo ed evidenzierebbe che la Corte d’appello ha desunto l’opponibilita’ della riserva di proprieta’ non dal complesso rapporto tra contratto, fatture e clausole, ma dal mero collegamento tra il contratto e le fatture. Il ricorrente ribadisce che la fattura documenta la stipulazione del contratto in cui non puo’ ritenersi riprodotta la clausola di riserva di proprieta’ contenuta nel contratto normativo.
Infine, il Fallimento svolge argomentazioni in ordine ad un “passaggio della sentenza d’appello, che pur non potendo costituire motivo autonomo di impugnazione, merita comunque di essere segnalato ad ulteriore sostegno delle ragioni del ricorrente” (cosi’ a pg. 29 e 30), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che, se i veicoli, alla data del fallimento, fossero stati trovati presso la societa’ fallita, la domanda di rivendica della Nissan non avrebbe potuto essere accolta, con conseguenza giustificata sulla base dei rischi inerenti alle procedure esecutive.
2.- I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati, entro i limiti e nei termini di seguito precisati.
2.1.- In sintesi, con detti mezzi sono poste due questioni:
a) la prima attiene all’opponibilita’ al Fallimento della clausola di riserva della proprieta’, contestata dal ricorrente, sul rilievo che essa era contenuta esclusivamente nelle fatture, e cioe’ in atti unilaterali inidonei a detto scopo (la questione e’ posta essenzialmente con il secondo motivo);
b) la seconda concerne l’opponibilita’ al Fallimento delle fatture prive di data certa (la questione e’ posta con il primo motivo). 2.2.- La prima di dette questioni, che ha carattere preliminare, richiede di premettere che la Corte d’appello ha ritenuto stipulato tra le parti un “contratto di concessione di vendita e di servizio di assistenza”, che ha escluso fosse riconducibile ad un contratto di commissione, ovvero ad altra forma di mandato a vendere, oppure ad un contratto di agenzia, osservando che con esso “la societa’ concessionaria acquistava i prodotti contrattuali della casa automobilistica per rivenderli sul mercato” (pg. 6), precisando altresi’ che “l’acquisto e la rivendita di determinati prodotti (...) era poi solo uno degli aspetti di un complesso rapporto contrattuale”. La pronuncia ha, quindi, concluso nel senso che “il contratto citato non puo’ essere annoverato fra quelli a struttura tipica, ma va piuttosto qualificato come contratto quadro sui generis, volto anche a disciplinare in modo originale ulteriori atti negoziali delle parti”, sottolineando espressamente che “si tratta, peraltro, di una figura gia’ bene riconosciuta dalla giurisprudenza in casi analoghi (si veda per tutte, Cass. 90/11960)” (pg. 7). Posta questa premessa, la sentenza impugnata ha ritenuto che “solo considerando unitamente la documentazione”, e cioe’ detto contratto e le successive fatture, “il fallimento e’ in grado di dimostrare che la Cestari aveva ricevuto i veicoli in questione in base a contratti di vendita e, quindi, li aveva acquistati” (pg. 11 della sentenza) e da detta valutazione ha desunto che era stato provato l’acquisto dei veicoli da parte della societa’ poi fallita, ma anche che la riserva di proprieta’ contenuta nelle fatture era opponibile al Fallimento. In queste affermazioni e’ riscontrabile l’errore denunciato dalla ricorrente, con la conseguenza che la pronuncia non e’ immune dalle censure svolte, in particolare, nel secondo mezzo.
2.3.- L’espressa qualificazione data dal giudice del merito al contratto in esame, sopra indicata, formulata in termini chiari, resa incontrovertibile anche dall’espresso richiamo della sentenza n. 11960 del 1990, non censurata dalle parti, rende necessario ricordare che un tale accordo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ha struttura tipica. Si tratta di un contratto non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, che va qualificato come contratto - quadro, in forza del quale il concessionario assume l’obbligo di promuovere la rivendita dei prodotti (veicoli e pezzi di ricambio) che gli vengono forniti, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli contratti di acquisto (alla sentenza sopra indicata, alla quale ha fatto riferimento la pronuncia in esame, adde, Cass. n. 14891 del 2002), ovvero l’obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell’accordo iniziale (Cass. n. 13568 del 2009; n. 1469 del 1999).
Ritenuta siffatta configurazione del contratto, da essa la Corte d’appello avrebbe dovuto desumerne tutte le necessarie implicazioni, come invece non e’ accaduto.
In particolare, avrebbe dovuto considerare che, come questa Corte ha affermato, un tale contratto fa sorgere effetti obbligatori, in quanto con esso il concessionario rivenditore assume appunto l’obbligo “di promuovere la rivendita dei prodotti che vengono acquisiti mediante la stipulazione (alle condizioni predeterminate dal contratto normativo) di singoli contratti d’acquisto” (Cass. n. 14891 del 2002; n. 11960 del 1990). Inoltre, poiche’ la previsione del patto di riservato dominio inserita nel contratto normativo (anche in quello in esame, come ha precisato la sentenza, sottolineando che era contenuto nell’art. 6, lett. e), v. pg. 6) produce tra le parti soltanto effetti obbligatori, la relativa clausola deve essere inserita nei contratti di vendita da stipularsi in epoca successiva (Cass. n. 13568 del 2009; n. 7275 del 2005; n. 9035 del 1995).
Al riguardo, e’ stato gia’ precisato, in primo luogo, che “la riserva di dominio in favore del venditore, come delineata dall’art. 1523 c.c., integra deroga convenzionale alla regola dell’immediata efficacia reale della compravendita, e, pertanto, esige una clausola coeva al relativo contratto, che valga a differire al saldo del prezzo gli effetti che altrimenti l’incontro dei consensi produrrebbe immediatamente; inoltre, ai sensi dell’art. 1524 c.c., comma 1, la clausola stessa e’ opponibile ai creditori del compratore solo se risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento” (Cass. n. 14891 del 2002).
In secondo luogo, e’ stato sottolineato che la fattura non e’ idonea a realizzare gli effetti del patto di riservato dominio, poiche’ “e’ un mero documento contabile che puo’ far prova, ai sensi dell’art. 2710 c.c. dei rapporti intercorsi tra imprenditori ma che non costituisce un atto scritto avente natura contrattuale” (Cass. n. 2099 del 1987; alla quale adde le sentenze richiamate infra). Pertanto, il patto deve essere contenuto in un atto che dia “contezza della esistenza di una proposta e di una accettazione da parte dei contraenti”; eventualmente, anche nelle fatture, purche’ esse rechino (come, in linea generale, non accade) l’accettazione o la manifestazione di volonta’ da parte della concessionaria; in difetto, la relativa enunciazione riveste un carattere puramente unilaterale, inidoneo ad integrare l’atto scritto che puo’ validamente realizzare l’effetto del patto di riservato dominio (Cass. n. 14891 del 2002;
nel senso dell’inidoneita’ degli atti unilaterali a realizzare tale effetto, Cass. n. 13759 del 2009; n. 4976 del 1994).
2.3.1.- Quest’ultimo profilo e’ stato approfondito dalla controricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., al fine di sostenere l’inapplicabilita’ di detto principio, in quanto la fattispecie sarebbe governata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3 in virtu’ del quale la riserva di proprieta’ “e’ opponibile ai creditori del compratore se e’ confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili”. A suo avviso, a questa norma non sarebbe riferibile il comma 1 del citato art. 11 - il quale dispone che le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2000 non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2000 -, poiche’ essa avrebbe carattere interpretativo;
inoltre, tale soluzione si imporrebbe anche in forza del principio che onera il giudice nazionale di interpretare le norme interne in modo conforme alle direttive comunitarie, privilegiando l’esegesi coerente con la finalita’ di queste ultime.
La tesi non e’ fondata.
In primo luogo, va osservato che la questione e’ stata gia’ affrontata da questa Corte, e da questa I Sezione civile, nella recentissima sentenza 12 giugno 2009, n. 13759, che, in una fattispecie omologa a quella qui in esame, ha appunto deciso l’eccezione con la quale una societa’ produttrice di autovetture vendute ad un concessionario aveva dedotto l’opponibilita’ al fallimento della riserva di proprieta’ confermata nelle singole fatture, invocando a conforto proprio il citato art. 11, comma 3, assumendone il carattere interpretativo.
La pronuncia ha rigettato l’eccezione, sottolineando che il primo comma di detta norma, stabilendo che “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi dell’8 agosto 2002”, fa escludere che il comma 3 “possa avere carattere di norma d’interpretazione autentica o che possa essere utilizzata quale criterio su cui fondare l’interpretazione della disciplina previgente, cui il legislatore ha espressamente inteso derogare soltanto per il futuro” (cosi’, testualmente, la pronuncia). Benche’ la constatazione che questo precedente non e’ stato considerato ed esaminato dalla parte possa indurre a ritenere sufficiente, per rigettare la deduzione in esame, richiamare il principio da esso enunciato e le argomentazioni che lo fondano, e’ opportuno aggiungere a conforto le seguenti ulteriori considerazioni. In particolare, va osservato che la tesi secondo la quale il carattere interpretativo della norma non e’ condizionato dall’esistenza di un contrasto ermeneutico in atto nella giurisprudenza e’ corretta. Tale carattere puo’ essere, infatti, giustificato anche solo dall’intento di evitare interpretazioni giurisprudenziali divergenti dalla linea politica del legislatore (in tal senso, per tutte, Corte cost. n. 170 del 2008; n. 374 del 2002;
Cass. S.U. n. 21498 del 2004). Nondimeno, occorre ricordare che, secondo la Corte delle leggi, una norma puo’ essere considerata interpretativa, qualora sussista, comunque, una situazione di incertezza nella sua applicazione (Corte cost. n. 170 del 2008), in presenza della quale essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia’ in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (Corte cost. n. 162 del 2008; n. 168 del 2004), cosi’ da eliminare appunto detta oggettiva incertezza (Corte cost. n. 400 del 2007), sebbene non tradottasi in contrasto giurisprudenziale.
Peraltro, in considerazione della retroattivita’ che connota la norma interpretativa, e’ proprio la circostanza che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili varianti di senso del testo originario, in presenza di un obiettivo dubbio ermeneutico (Corte cost. n. 29 del 2002), a fare escludere che possa considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (Corte cost. n. 74 del 2008; n. 409 del 2005; n. 291 del 2003).
In applicazione di detti principi, in primo luogo, va premesso che nel caso in esame, come e’ stato sopra ricordato, sussisteva un orientamento univoco di questa Corte, nel senso dell’inidoneita’ degli atti unilaterali, quali la fattura, a realizzare l’effetto della clausola di riserva di proprieta’ (Cass. n. 13759 del 2009; n. 14891 del 2002; n. 4976 del 1994; n. 9282 del 1991; n. 2099 del 1987).
In secondo luogo, occorre osservare che nel testo del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 11, comma 3 manca ogni elemento in grado di evidenziare che - come richiede la Corte costituzionale - la norma interpretante si sia saldata con la norma interpretata, dando luogo a un precetto normativo unitario (Corte cost. n. 94 del 1995; n. 394 del 1994), difettando anche ogni indicazione della norma sulla quale si sarebbe inteso intervenire. Anzi, e’ la stessa controricorrente a sottolineare, correttamente, che la direttiva comunitaria alla quale il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha, dato attuazione “ha, dunque, voluto cambiare le prassi seguite negli Stati membri che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato, e questa indicazione e’ stata doverosamente recepita nel nostro ordinamento” (cosi’ a pg. 12 della memoria), cosi’ evidenziando in modo dirimente e conclusivo il carattere sicuramente innovativo della norma.
D’altronde, a questa considerazione svolta dalla stessa controricorrente, va aggiunto che e’ proprio la direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE (che non ha, ovviamente, inteso interpretare l’ordinamento interno e neppure reca alcun riferimento ad una precedente direttiva comunitaria che abbia inteso interpretare) a dare certezza, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, dell’intento del legislatore nazionale di innovare la pregressa disciplina, per conformare l’ordinamento interno a quello comunitario. La direttiva, sulle premesse che “le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno” (9^ considerando) e che “l’obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non puo’ essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e puo’ pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario” (12^ considerando), ha, infatti, stabilito, tra l’altro, che “gli Stati membri provvedono in conformita’ con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinche’ il venditore conservi il diritto di proprieta’ sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprieta’ tra l’acquirente e il venditore prima della consegna dei beni” (art. 4, par. 1), fissando il termine per il recepimento “all’8 agosto 2002” (art. 16, par. 1) e stabilendo quale giorno dell’entrata in vigore quello “della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee” (art. 7, e cioe’ l’8 agosto 2000). Dunque, e’ il chiaro contenuto della direttiva, la sua stessa genesi e la progressione degli atti che l’hanno preceduta, quali indicati nella premessa della medesima, a rendere chiara detta conclusione, contribuendo ad evidenziare il carattere innovativo della norma interna. Con essa il legislatore nazionale ha fissato una nuova regola, strumentale a permettere cio’ che in precedenza non era consentito, proprio allo scopo di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario ed alle regole da quest’ultimo stabilite a far data dall’agosto 2000. Ne consegue che, in virtu’ del citato art. 11, comma 1, e, comunque, della regola generale dell’art. 11 preleggi sull’efficacia delle leggi nel tempo, il comma 3 e’ inapplicabile nel caso in esame, poiche’ il fallimento e’ stato dichiarato il 17 ottobre 1996 e le fatture in questione sono, ovviamente, anteriori a tale data.
Una diversa conclusione neppure puo’ essere sostenuta invocando l’onere dell’interpretazione conforme alla direttiva comunitaria. Di tale onere il Collegio non solo e’ consapevole, ma reputa anzi che esso si imponga in termini peculiarmente stringenti come, da ultimo, e’ stato sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 6316 del 2009). Tuttavia, e’ ovvio che detto onere permette ed impone di dare un’interpretazione della norma interna conforme alla norma comunitaria, allo scopo di assicurarne l’efficacia anche prima del suo recepimento nel nostro ordinamento, ma certo - ed ancora, ovviamente - non e’ possibile spingersi ad un tempo anteriore alla stessa entrata in vigore della norma comunitaria.
Nel caso in esame, la considerazione che il D.Lgs. n. 231 del 2002 e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249, indipendentemente da ogni ulteriore questione in ordine al termine di recepimento della direttiva, potrebbe legittimare un’interpretazione conforme concernente, al piu’, le fattispecie successive all’entrata in vigore della direttiva (avvenuta l’8 agosto 2000) ed anteriori a detto decreto - legislativo, non certo quelle perfezionatesi quasi cinque anni prima della data in cui e’ divenuta efficace, e cioe’ quando ancora non esisteva come atto giuridico. Questa considerazione e’ dirimente per ritenere manifestamente insussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale chiesto all’udienza dalla controricorrente.
Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, non sussiste l’obbligo di disporre il rinvio, qualora la questione sia meramente ipotetica (sentenza 16 luglio 1992, C - 83/91, Meilicke) e non obiettivamente necessaria al giudice nazionale per risolvere la controversia (sentenza 16 maggio 1994, C - 428/93, Monin Automobiles), ovvero difetti di un collegamento sufficiente con l’oggetto della causa (tra le molte, sentenze 11 novembre 1997, C - 408/95, Eurotunnel SA) 13 dicembre 1994, C - 306/93, Smw Winzersekt GmbH), oppure qualora la risposta al quesito non alimenti alcun ragionevole dubbio interpretativo (sentenza 6 ottobre 1982, C - 283/81, Cilfit; 17 maggio 2001, C - 340/99, Traco), in virtu’ di un principio che, come bene ha osservato la dottrina, ha introdotto “nel sistema comunitario la teoria dell’atto chiaro”, occorrendo che la questione interpretativa sia rilevante ai fini della decisione.
Nel caso qui in esame, non sussiste, in primo luogo, nessun contrasto tra norma nazionale e norma comunitaria, in riferimento alla direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE, recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 231 del 2002, e cioe’ entro il termine da questa fissato e che reca una disposizione la quale, per il futuro, ha dato piena e corretta applicazione alla regola in tema di riserva di proprieta’ contenuta nella disposizione comunitaria; in secondo luogo, non sussiste nessun contrasto in riferimento alle fattispecie anteriori alla direttiva comunitaria, che, per disposizione espressa della medesima, e’ divenuta efficace dall’8 agosto 2000, i quindi non e’ retroattiva, sicche’ soltanto da tale data avrebbe potuto ricevere applicazione, in virtu’ dell’interpretazione conforme, con la conseguenza che la questione posta dalla controricorrente e’ del tutto irrilevante, concernendo un contratto concluso addirittura cinque anni prima della direttiva stessa.
2.4.- I principi sopra richiamati disvelano l’errore logico - giuridico che vizia la sentenza impugnata.
La Corte d’appello, da un canto, ha infatti affermato che “la Cestari aveva ricevuto i veicoli in questione in base a contratti di vendita e, quindi, li aveva acquistati”, desumendo la prova dalla valutazione unitaria del contratto - quadro e delle fatture. Dall’altro, ha ritenuto che il Fallimento e’ stato in grado di provare l’acquisto dei beni “solo in base a documenti (dallo stesso prodotti) dai quali risulta la riserva di proprieta’ a favore della societa’ venditrice”, documenti consistenti appunto nelle fatture.
Ebbene, in virtu’ dei principi sopra richiamati, la Corte d’appello avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali e’ il collegamento tra contratto - quadro e fatture a dimostrare l’acquisto dei veicoli, approfondendo (accertando ed indicando) se, invece, alla luce della natura del contatto, queste ultime fossero, da sole, sufficienti a detto scopo. Soprattutto, una volta ritenuto provato l’acquisto, avrebbe dovuto tenere conto che, in virtu’ dei principi sopra richiamati, le fatture, in quanto atti unilaterali, non sono idonee a realizzare l’effetto del patto di riservato dominio, salvo che rechino (come, in linea generale, non accade) l’accettazione o la manifestazione di volonta’ da parte della concessionaria, indicando se cio’, eventualmente, fosse riscontrabile nella specie, e per quale ragione, inerente alla modalita’ di stesura dell’atto. 2.5.- L’ulteriore errore che inficia la sentenza, pure denunciato dalla ricorrente, e’ rinvenibile nell’affermazione (svolta a pg. 12 - 13) che “la situazione sarebbe stata effettivamente diversa se i veicoli in questione si fossero trovati nella disponibilita’ della societa’ fallita al momento del fallimento”, poiche’ in tal caso “sarebbe ovviamente mancata la precedente riconsegna dei beni alla societa’ fornitrice, e quindi il punto di riferimento cronologico che tale fatto invece rappresenta nella vicenda per cui e’ causa” (pg. - 12 della sentenza).
Siffatta puntualizzazione rivela, infatti, che la Corte d’appello (indipendentemente dall’erronea delibazione svolta in ordine alla preliminare questione dell’idoneita’ delle fatture a realizzare l’effetto del patto di riservato dominio) non ha correttamente affrontato la questione della data certa dei documenti contenenti il patto di riservato dominio. Infatti, tale questione ha erroneamente risolto, sotto un primo profilo, enfatizzando il collegamento tra contratto e fatture, senza porsi il problema di quale di questi atti contenesse un valido patto di riservato dominio e fosse munito di data certa; sotto un secondo profilo, giungendo sostanzialmente a ritenere che la restituzione dei veicoli anteriormente al fallimento fosse circostanza idonea a rendere certa la data della stipula del patto di riservato dominio.
In relazione a quest’ultimo profilo, e per evidenziare l’errore che inficia l’argomentazione, e’ sufficiente ricordare che, come di recente e’ stato precisato in una fattispecie sostanzialmente omologa a quella qui in esame (Cass. n. 13759 del 2009; v. anche Cass. n. 13568 del 2009), “il patto di riservato dominio comporta che il bene, nonostante esso sia nel possesso del fallito, possa essere sottratto all’esecuzione concorsuale, in virtu’ del mancato verificarsi dell’effetto reale della vendita ed in ragione della funzione di garanzia del patto stesso. Di qui la preoccupazione del legislatore di porre la garanzia della data certa a tutela dei creditori, siano essi il creditore pignorante o la massa dei creditori nel caso in cui sia stato dichiarato il fallimento”.
Qualora il bene non sia in possesso del fallito, spetta al Curatore recuperarlo avvalendosi dei mezzi previsti dall’ordinamento; se, come nella specie, il curatore agisca “in revocatoria, sul presupposto che le autovetture, gia’ in possesso della societa’ fallita, siano uscite dal possesso di quest’ultima in virtu’ di una datio in solutum”, il thema decidendum e’ “costituito dall’accertamento della sussistenza del diritto di proprieta’ della societa’ ricorrente, che ha chiesto ed ottenuto la restituzione delle autovetture, al momento in cui le autovetture le sono state consegnate in forza dell’esistenza di un patto di riserva della proprieta’ opponibile ai creditori”. Si tratta allora, ha chiarito la sentenza di questa Corte sopra richiamata, di “stabilire se, al momento in cui la societa’ fallita si e’ spogliata del possesso, l’ha fatto in ragione dell’effettiva sussistenza di un diritto poziore della concedente, opponibile ai creditori come tale pertanto dotato dei requisiti richiesti dal combinato disposto dell’art. 1524 c.c. e della L. Fall., art. 45”, non rilevando affatto che le autovetture non fossero piu’ nella disponibilita’ della societa’ fallita, avendo l’azione revocatoria funzione recuperatoria.
Il principio di diritto enunciato, che va qui confermato, e’ dunque che, “quando il curatore del fallimento agisce in revocatoria, impugnando l’atto con cui il fallito ha disposto di beni in favore del creditore contestualmente spogliandosi del possesso, il terzo che invoca in proprio favore il patto di riservato dominio sui beni oggetto dell’azione di revoca, deve provare che tale patto abbia data certa anteriore ai sensi dell’art. 1524 c.c. anche nel caso in cui i beni abbiano cessato di essere nel possesso del fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in ragione del carattere recuperatorio dell’attivo proprio dell’azione di revoca, che comporta che gli effetti della dichiarazione di fallimento siano anticipati al momento in cui e’ stato compiuto l’atto revocato, purche’ nei limiti del periodo sospetto” (in questi termini la richiamata sentenza n. 13759 del 2009).
In applicazione di detto principio, ed in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, risulta chiaro che la data certa degli atti contenenti il patto di riservato dominio non puo’ essere desunta ne’ dalla circostanza dell’anteriorita’ della restituzione dei veicoli rispetto all’apertura della procedura concorsuale e neppure dal contratto - quadro (nel caso abbia data certa), in quanto, nelle circostanze considerate ed in considerazione del suo contenuto, inidoneo a realizzare l’effetto del patto di riservato dominio (come ritenuto dalla sentenza impugnata), ne’ da una valutazione unitaria dei documenti, in difetto in ciascuno di essi della data certa (cfr. Cass. n. 1759 del 2008; n. 4285 del 2005). Occorre, invece, che la data certa sia stabilita ai sensi dell’art. 2704 c.c. il quale non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, ma lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso - che deve essere sorretta da motivazione logicamente congrua e coerente, come non si riscontra nella specie - della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione (anche eventualmente, la fattura, in presenza di date circostanze, Cass. n. 24320 del 2007), idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (per tutte, Cass. n. 23793 del 2006). 2.6.- In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello che, in diversa composizione, procedera’ al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello d Milano in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010