Revocatoria ordinaria ed effetti dell'inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio
Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 2020. Pres., est. Sestini.
Revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza
Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria giĆ promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda. (massima ufficiale)