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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24703 - pubb. 31/12/2020.

Opposizione allo stato passivo: l'opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi


Cassazione civile, sez. VI, 13 Novembre 2020, n. 25663. Pres. Maria Acierno. Est. Lamorgese.

Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (massima ufficiale)

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