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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2470 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2010, n. 10230. Rel., est. Nappi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Revoca del fallimento - Responsabilità - Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Opposizione a fallimento - Inscindibilità tra le due domande - Conseguenze - Cognizione congiunta e competenza funzionale del giudice dell'opposizione - Configurabilità - Termini di impugnazione - Coincidenza - Applicazione del termine previsto per l'opposizione a fallimento - Fattispecie.


L'opposizione alla dichiarazione di fallimento e l'azione di responsabilità aggravata, introdotta ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., con riguardo all'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento, sono legate da un nesso d'interdipendenza da cui consegue la competenza funzionale, esclusiva ed inderogabile del giudice della predetta opposizione su entrambe e l'improponibilità in separato giudizio dell'azione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile, in ordine ad entrambe le domande, l'impugnazione proposta oltre i termini, più ristretti, previsti per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento). (massima ufficiale)

Massimario, art. 9 l. fall.

Massimario, art. 18 l. fall.

Massimario, art. 21 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mega Matic s.r.l. (01086380035), domiciliata in Roma, via degli Scipioni 8, presso l'avv. Crisci F. che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Crespi E., come da mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento Mega Matic s.r.l.;
- intimato -
contro
GIANI Luciano e GIANI Mauro (GNILCN32A15G0192Z e
GNIMRA63H24G019M), domiciliati in Roma, via della Mercede 52, presso l'avv. Menghini M. che li rappresenta e difende unitamente all'avv. A. Monteverde, come da mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
Avverso la sentenza n. 188/2005 della Corte d'appello di Torino, depositata il 10 febbraio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;
uditi i difensori, avv. Crisci per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e avv. Menghini per i resistenti Giani, che ne ha chiesto il rigetto;
Udite le conclusioni del P.M., Dott. Russo L. A., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 giugno 2001 il Tribunale di Novara dichiarò d'ufficio il fallimento della Mega Matic s.r.l., in seguito a una segnalazione di Luciano e Mauro Giani, soci ma non creditori della società. Alla decisione si oppose la Mega Matic s.r.l., ma il tribunale ne respinse sia l'opposizione sia la domanda di risarcimento dei danni, proposta ex art. 96 c.p.c., o in subordine ex art. 2043 c.c. nei confronti di Luciano e Mauro Giani.
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Mega Matic s.r.l. contro la decisione di rigetto dell'opposizione al fallimento e ha respinto l'appello proposto contro la decisione di rigetto della domanda subordinata di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. Hanno ritenuto i giudici del merito:
a) l'appello contro la decisione di rigetto dell'opposizione al fallimento è tardivo, perché proposto il 23 settembre 2003, quando era già decorso il termine di quindici giorni dalla notifica in data 14 agosto 2003 della sentenza impugnata, non operando nei giudizi di opposizione al fallimento la sospensione feriale dei termini processuali;
b) non rileva che la notifica della sentenza fosse avvenuta su richiesta di Luciano e Mauro Giani, e non del curatore fallimentare, perché la dipendenza della causa di danni ex art. 96 c.p.c. dalla causa di opposizione al fallimento rendeva quella notifica efficace per tutte le parti e nei confronti di tutte le parti;
c) solo per la causa di danni ex art. 2043 c.c. poteva escludersi la dipendenza dalla causa di opposizione al fallimento, sicché rispetto a questo capo della decisione l'appello doveva considerarsi tempestivo, benché risultasse comunque infondato per difetto di allegazione degli stessi fatti costitutivi della responsabilità, oltre che per difetto di prova.
Contro la sentenza d'appello ricorre la Mega Matic s.r.l. e propone tre motivi d'impugnazione, cui resistono con controricorso i Giani. Non ha spiegato difese il Fallimento Mega Matic s.r.l. Hanno depositato memorie la ricorrente e i resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 285, 325, 326, 327, 331, 332 c.p.c..
Con il secondo motivo deduce violazione della L. Fall., artt. 18, 19 e 21.
Con il terzo motivo deduce violazione della L. n. 742 del 1969, art. 3 in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario. Sostiene innanzitutto che l'appello era tempestivo sia nei confronti dei Giani sia nei confronti del fallimento.
Infatti tra la causa di danni e la causa di opposizione a fallimento non v'era alcun rapporto di dipendenza, perché i Giani non erano creditori e le domande sono state cumulate per mere esigenze di economia processuale; sicché la notifica effettuata da Luciano e Mauro Giani non ha fatto decorrere il termine per proporre l'impugnazione nei confronti del fallimento.
Nella controversia tra Luciano e Mauro Giani e la Mega Matic s.r.l. opera la sospensione feriale dei termini; sicché il termine per impugnare la decisione notificata il 14 agosto 2003 non era ancora decorso quando l'appello fu proposto il 23 settembre 2003. La sospensione feriale dei termini di impugnazione dovrebbe comunque essere ritenuta operante anche per il giudizio di opposizione al fallimento, almeno quando venga eccepita la nullità della sentenza dichiarativa dell'insolvenza, onde evitare un'illegittima violazione dei diritti di difesa del fallito.
Quanto alla domanda di danni ex art. 2043 c.c., erroneamente i giudici del merito ne hanno escluso il fondamento, senza considerare i capitoli della prova articolata dalla ricorrente. 2. Il ricorso è infondato.
Come la stessa ricorrente deduce, la domanda di risarcimento dei danni fu proposta nei confronti di Mega Matic s.r.l. in ragione di due titoli distinti: in via principale a norma dell'art. 96 c.p.c., in via subordinata a norma dell'art. 2043 c.c. Ciò posto, va rilevato che il riferimento alla responsabilità prevista dall'art. 96 c.p.c., in quanto responsabilità processuale, non poteva che ricollegarsi all'iniziativa assunta dai Giani con la richiesta di fallimento, inizialmente assunta allegando infondatamente un titolo di credito verso la società. Altre ragioni per ipotizzare una responsabilità processuale di Luciano e Mauro Giani non sono state allegate dalla ricorrente.
Ne consegue che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto interdipendenti la domanda di opposizione al fallimento e la domanda di danni ex art. 96 c.p.c., potendo quest'ultima domanda proporsi solo nell'ambito del medesimo giudizio in cui si assume tenuto il comportamento denunciato come dannoso.
In particolare nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, può essere conosciuta e decisa, nella sua globalità, soltanto dal giudice competente per il merito della causa cui i pretesi danni si riferiscono, il quale ha in proposito una competenza funzionale esclusiva e inderogabile (Cass., sez. 3^, 17 ottobre 1997, n. 10169, m. 508962), tale da escludere la proponibilità di una domanda di condanna generica con rinvio della liquidazione a un separato giudizio (Cass., sez. 3^, 4 gennaio 1995, n. 97, m. 489536). Sicché anche "la domanda di risarcimento del danno derivante da infondata istanza di fallimento, ove a questa abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, rientra nella competenza funzionale dello stesso giudice fallimentare in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento ed è improponibile in un separato giudizio" (Cass., sez. 3^, 6 dicembre 1994, n. 10451, m. 489053, Cass., sez. 1^, 23 ottobre 1993, n. 10556, m. 484038). Deve perciò concludersi che l'inscindibilità delle due cause, quella di danno e quella di opposizione al fallimento, rende applicabile "il principio secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti" (Cass., sez. 3^, 10 gennaio 2008, n. 239, m. 600973).
Quanto all'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali a tutti i giudizi di opposizione al fallimento, quale che ne siano le ragioni, essa è riconosciuta da una giurisprudenza ormai consolidata, che la estende appunto anche alla causa accessoria promossa in quel giudizio per la responsabilità aggravata di alcuna delle parti. Si è in particolare affermato che "la disposizione di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 (che esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause "inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento") si applica anche alla ipotesi in cui, dichiarato con sentenza il fallimento dell'imprenditore, questi abbia proposto un'opposizione intesa ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza stessa per violazione del principio del contraddittorio, senza che spieghi, all'uopo, influenza la circostanza che, con l'opposizione, sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata - di per sè esclusa dalla disposizione di cui al ricordato L. n. 742 del 1969, art. 3 dovendo nella specie prevalere il regime previsto per la causa ;, principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali" (Cass., sez. 1^, 23 febbraio 2000, n. 2055, m. 534289, Cass., sez. 1^, 28 agosto 2004, n. 17202, m. 576319).
Per quanto attiene infine alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il ricorso è inammissibile.
Infatti i giudici del merito hanno rilevato che la Mega Matic s.r.l. non aveva allegato neppure i fatti costitutivi della sua pretesa. Oggi la ricorrente sostiene invece che i fatti costitutivi della sua pretesa erano stati allegati in una richiesta istruttoria formulata sin dal giudizio di primo grado. Ma non precisa la ricorrente in quale atto la richiesta istruttoria fu formulata. Sicché il ricorso è sul punto inammissibile per difetto di specificità. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese. P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 3.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010