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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24694 - pubb. 29/12/2020.

Sovraindebitamento: natura della sospensione della procedura esecutiva pendente ai sensi dell’art. 10 l. 3/2012


Tribunale di Torre Annunziata, 30 Settembre 2020. Pres. Abete. Est. Emanuela Musi.

Sovraindebitamento - Sospensione della procedura esecutiva - Natura


La fattispecie prevista dall'art. 10l. 3/2012 va ricondotta al genus delle sospensioni necessarie o disposte dalla legge,  cosicché, una volta disposta la sospensione da parte del giudice designato a gestire la comparizione della crisi, il giudice dell'esecuzione dovrà limitarsi a dichiarare, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la "temporanea" improseguibilità del processo già pendente, a meno che non ritenga che lo stesso possa continuare a svolgersi ad istanza di uno dei creditori che vantano un credito di natura impignorabile.
Parimenti, il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare la sospensione necessaria del processo esecutivo di cui è titolare ogni qualvolta venga data prova della intervenuta omologazione dell'accordo;tale sospensione non presuppone valutazioni discrezionali, ma si traduce nella presa d'atto di un fatto esterno all'esecuzione forzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alberto Ferrari



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