Sovraindebitamento: natura della sospensione della procedura esecutiva pendente ai sensi dell’art. 10 l. 3/2012
Tribunale di Torre Annunziata, 30 Settembre 2020. Pres. Abete. Est. Emanuela Musi.
Sovraindebitamento - Sospensione della procedura esecutiva - Natura
La fattispecie prevista dall'art. 10l. 3/2012 va ricondotta al genus delle sospensioni necessarie o disposte dalla legge, cosicché, una volta disposta la sospensione da parte del giudice designato a gestire la comparizione della crisi, il giudice dell'esecuzione dovrà limitarsi a dichiarare, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., la "temporanea" improseguibilità del processo già pendente, a meno che non ritenga che lo stesso possa continuare a svolgersi ad istanza di uno dei creditori che vantano un credito di natura impignorabile.
Parimenti, il giudice dell'esecuzione dovrà dichiarare la sospensione necessaria del processo esecutivo di cui è titolare ogni qualvolta venga data prova della intervenuta omologazione dell'accordo;tale sospensione non presuppone valutazioni discrezionali, ma si traduce nella presa d'atto di un fatto esterno all'esecuzione forzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Alberto Ferrari