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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24599 - pubb. 04/12/2020.

Il giudice dell'opposizione allo stato passivo può accertare la data certa anche sulla base di fatti diversi comunque risultanti dagli atti di causa


Cassazione civile, sez. VI, 27 Ottobre 2020. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi.

Fallimento - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito - Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo, ma il giudice non è vincolato dai fatti a tal fine allegati, ben potendo attribuire rilievo a fatti diversi, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato che, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammetteva al passivo in chirografo il credito derivante da scoperto di conto corrente ricavando la data certa del contratto dal documento depositato in sede monitoria e determinando il quantum sulla base di consulenza della banca contestata dalla procedura solo per l'applicazione dei tassi convenzionali). (massima ufficiale)

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