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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24504 - pubb. 13/11/2020.

Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione


Commissione tributaria regionale di Bologna, 16 Ottobre 2020. Pres. Sinisi. Est. Morlini.

Giudizio relativo al reddito societario - Litisconsorzio necessario dei soci cui è imputato il reddito di partecipazione ex art. 5 DPR n. 917/1986 - Sussistenza

Giudizio relativo al reddito da partecipazione - Giudicato nel giudizio relativo ai redditi societari - Rapporti - Autorità del giudicato - Sussistenza


Nella controversia relativa all’accertamento dei redditi societari, sono litisconsorti necessari i soci ai quali è imputato il reddito di partecipazione ex art. 5 DPR n. 917/1986.

Il giudicato formatosi relativamente ai redditi societari, copre il vizio di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verificatosi in quel giudizio e manifesta la sua efficacia, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, nei confronti del contenzioso relativo al reddito di partecipazione dei soci, se essi non hanno svolto eccezioni personali diverse da quelle proposte dalla società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

FATTO

La controversia trae origine da un accertamento effettuato dall’Ufficio nei confronti della M. s.n.c. con riferimento all’anno di imposta 2009.

All’esito di tale accertamento, è stato emesso un atto impositivo sia nei confronti della società; sia, in via automatica ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 917/1986, nei confronti di ciascuno dei cinque soci (*), ricalcolando in via consequenziale il loro reddito di partecipazione derivante dal reddito accertato a carico della società, per la loro quota sociale del 20%.

Tanto la società, quanto ciascuno dei cinque soci, hanno autonomamente impugnato avanti alla CTP di Ravenna gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti.

La CTP, senza riunire i ricorsi, con riferimento all’impugnativa della società ha parzialmente accolto l’impugnazione, riducendo l’importo dell’accertamento; con riferimento all’impugnativa dei cinque soci, dando atto della definizione della causa principale, ha rideterminato in riduzione ed in via consequenziale il maggior reddito di partecipazione societaria a favore di ciascuno dei soci.

La sentenza della CTP relativa all’accertamento dei confronti della società, è stata impugnata in via principale dalla contribuente ed in via incidentale dall’Ufficio; ed anche le cinque sentenze della CTP relative all’accertamento nei confronti dei soci, sono state impugnate in via principale dai contribuenti ed in via incidentalmente dall’Ufficio, trascrivendo parola per parola quanto argomentato nella causa principale e riportandosi ad essa.

Dopo la proposizione dei sei appelli, M. e Agenzia delle Entrate hanno effettuato, ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. n. 546/1992, una conciliazione fuori udienza in relazione alla controversia principale intercorrente tra la società e l’Ufficio, decidendo di “prestare reciproca acquiescenza alla sentenza emessa dalla CTP di Ravenna, che ha rideterminato la pretesa impositiva” con compensazione delle spese di lite (cfr. allegato alla memoria ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 depositata dall’Agenzia).

Nessuno specifico accordo è invece stato raggiunto tra i cinque soci e l’Ufficio, relativamente alle cinque sentenze della CTP riguardanti gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 917/1986.

Oggetto della presente controversia è, in particolare, l’appello relativo al rapporto processuale tra R. e Agenzia delle Entrate di Ravenna.

Non essendo stata reiterata la richiesta di pubblica udienza a seguito del decreto presidenziale 1/10/2020, la causa è stata decisa all’esito di camera di consiglio.

 

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, la controversia che qui giunge a decisione riguarda un avviso di accertamento dell’Ufficio relativo al maggior reddito di partecipazione del socio ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 917/1986, così come ricalcolato a seguito delle risultanze di un accertamento a carico della società di persone.

Ciò posto, risulta per tabulas che la controversia relativa all’accertamento a carico della società, è stata definita con sentenza passata in giudicato, atteso che la pronuncia di primo grado è stata appellata in via principale ed incidentale; ma dopo la proposizione dell’appello le parti hanno raggiunto un accordo transattivo prestando reciproca acquiescenza alla pronuncia, che così è divenuta res iudicata.

Ciò premesso in linea di fatto, si osserva in diritto che detta statuizione deve fare stato, quale giudicato esterno, anche nel presente giudizio.

Infatti, ribadito che l’avviso di accertamento qui impugnato scaturisce dall’accertamento emesso nei confronti della società, non può essere revocato in dubbio che il giudicato “formatosi in favore della società, ripercuota i suoi effetti anche nei confronti dei soci, alla luce del consolidato principio per cui nella controversia relativa all'accertamento del reddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel giudizio, ma anche l’identico vizio specularmente riscontrabile nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo, nei limiti del dictum sull’unico accertamento”, e ciò in ragione “dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica” (in questi esatti termini, cfr. Cass. n. 13293/2017, che richiama anche i precedenti conformi di Cass. n. 22942/2015 e Cass. n. 3565/2010).

Aliis verbis: nel contenzioso promosso dalla società erano litisconsorti necessari i singoli soci, e quindi si sarebbe dovuta disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 o la riunione con le cause promosse dai soci ex art. 29 D.Lgs. n. 546/1992, ciò che non è invece stato fatto; tuttavia, il giudicato formatosi su tale contenzioso copre il vizio della mancata partecipazione al giudizio dei soci, ed estende a questi ultimi l’esito su quello che è, e resta, un “unico accertamento”, non avendo i soci formulato alcuna eccezione personale diversa da quelle proposte dalla società.

D’altronde, che si tratti di un unico accertamento e che l’accertamento effettuato nei confronti della società debba vincolare la posizione dei soci, è ammesso dalle stesse parti del presente processo, atteso che i contribuenti hanno riconosciuto come “il giudizio sull’appello della società riverbera i suoi effetti sulla posizione fiscale di ciascun socio, atteso che le posizioni devono essere trattate unitariamente, per essere avvinte dal vincolo litisconsortile necessario” (pag. 15 appello); e l’Ufficio ha riconosciuto come “l’atto impositivo impugnato dal contribuente trae origine da quello notificato alla M.” (pag. 2 comparsa di costituzione e di appello incidentale).

Deve quindi conclusivamente ritenersi che, in base alla teorica del giudicato esterno, si abbia in questa sede efficacia espansiva della decisione effettuata nell’ambito del contenzioso promosso dalla M. s.n.c. e definito con sentenza della CTP di Ravenna n. 664/02/2015 divenuta definitiva (per l’applicabilità del principio relativo al giudicato esterno in materia tributaria, pacificamente rilevabile d’ufficio, cfr. la notissima Cass. Sez. Un. n. 13916/2006 e tutta la più recente conforme giurisprudenza).

Pertanto, l’accertamento operato dall’Ufficio nei confronti della società deve essere ridotto nei termini indicati dalla sentenza della CTP di Ravenna n. 664/02/2015 passata in giudicato; e l’accertamento così rimodulato deve essere tenuto presente ai fini della imputazione ai soci, ai sensi dell’articolo 5 DPR n. 917/1986, del reddito di partecipazione derivante dal reddito accertato a favore della società.

Ciò è esattamente quanto fatto dalla sentenza qui impugnata, che va quindi confermata con conseguente rigetto sia dell’appello principale, sia dell’appello incidentale.

La presente decisione, quindi, si pone in consapevole e motivato dissenso rispetto a quella di CTR Bologna 20-28/1/2020 n. 291/2020, emessa da altra Sezione in una fattispecie speculare alla presente pur se riferita a diverso anno di imposta: detta pronuncia, non tenendo conto dell’insegnamento di legittimità sopra riportato, ha infatti ritenuto non rilevante nella controversia promossa dai soci, la sentenza passata in giudicato riferita all’accertamento nei confronti della società.

b) Il rigetto tanto dell’appello principale, quanto dell’appello incidentale, integra una soccombenza reciproca, ciò che impone l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992.

 

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. VIII

-         rigetta l’appello principale e l’appello incidentale;

-         compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.

Bologna, 16/10/2020

Il Giudice

Gianluigi Morlini

Il Presidente

Nicola Sinisi