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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 245 - pubb. 01/01/2007.

Domanda tardiva e decadenza


Tribunale di Mantova, 21 Febbraio 2006. Est. Bernardi.

Fallimento – Dichiarazione tardiva di credito – Udienza ex art. 180 c.p.c..


Nel giudizio per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l’udienza ex art. 180 c.p.c. è quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase cd. amministrativa, nella quale il curatore può presenziare senza avere l’onere di costituirsi e che si può chiudere con l’ammissione del credito ove né il curatore né il giudice delegato vi si oppongano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

omissis 

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 7-2-2006 così provvede:

rilevato che, proposta domanda di insinuazione ex art. 101 l.f., era stata fissata quale prima udienza quella del 8-11-2005 nel corso della quale il Curatore, senza costituirsi, era comparso opponendosi all'ammissione e che il G.D. aveva rinviato il procedimento al 7-2-2006 per tentativo di conciliazione assegnando termine al fallimento opposto sino a venti giorni prima per dedurre eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio;

rilevato che il fallimento si costituiva con comparsa in data 25-1-2006 sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio (di inadempimento, di prescrizione e di compensazione) e che, all'udienza del 7-2-2006, la difesa della società ricorrente deduceva la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre siffatte eccezioni per maturata decadenza stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 183 c.p.c.;

considerato che l'udienza fissata in esito al ricorso per la comparizione del Curatore (che non ha alcun onere di costituirsi) e del ricorrente attiene ad una fase considerata come amministrativa non avendo il Curatore l'onere di costituirsi e potendo chiudersi con l'ammissione del credito ove né il Curatore né il Giudice Delegato vi si oppongano;

considerato che, in caso di mancata ammissione del credito, come nel caso di specie, si apre una nuova e distinta fase di natura contenziosa (tenuta ben distinta anche nel nuovo sistema delineato dal d. lgs. 5/06) cui vanno applicate le ordinarie regole del giudizio di cognizione (cfr. Cass. 18-1-2001 n. 689; Cass. 5-12-1998 n. 12326; Cass. 24-1-1997 n. 758);

ritenuto pertanto che l'udienza ex art. 180 c.p.c., nei giudizi di ammissione tardiva del credito, è solo quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase amministrativa (v. Trib. Milano 4-3-2004 in Fall.,461,2005) coincidente, nel caso di specie, con quella tenutasi il 7-2-2006, sicché erroneamente era stato fissato in venti giorni prima di quest'ultima il termine per svolgere le attività di cui all'art. 180 u.c. c.p.c.;

p.t.m.

fissa ex art. 183 c.p.c. per la comparizione personale delle parti l'udienza del 11-4-2006 ore 11.15 assegnando al fallimento opposto termine sino a venti giorni prima per proporre le eventuali eccezioni di merito e/o di rito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi.