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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24487 - pubb. 11/11/2020.

Fallimento e affitto di azienda: il credito da equo indennizzo diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore


Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2020. Pres. Didone. Est. Paola Vella.

Fallimento – Credito da equo indennizzo ex art. 79 l.fall. – Compensazione ex art. 56 l. fall. – Esclusione – Fondamento


Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall.,pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti , norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale. (massima ufficiale)

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