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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24483 - pubb. 10/11/2020.

La qualificazione del fatto notorio è denunciabile in Cassazione sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c.


Cassazione civile, sez. VI, 31 Agosto 2020, n. 18101. Pres. Adelaide Amendola. Est. Marilena Gorgoni.

Fatti notori - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Deducibilità della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. - Necessità - Controllo rimesso alla Corte di cassazione - Limiti - Fattispecie


Qualora il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. e la Corte di cassazione esercita il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nel ribadire il suddetto principio in relazione ad un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'"eventus damni" in base al fatto notorio secondo cui la stima del patrimonio residuo del debitore per un valore superiore all'entità del debito garantito non è da sola sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto pregiudizievole in quanto il valore stimato dei beni non corrispondente a quello venale). (massima ufficiale)

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