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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24478 - pubb. 10/11/2020.

Prosecuzione in costanza di fallimento dell’azione esecutiva del creditore fondiario e graduazione dei crediti


Tribunale di Bari, 08 Luglio 2020. Est. Laura Fazio.

Esecuzione forzata – Azione esecutiva del creditore fondiario ex art. 41 T.U.B. – Prosecuzione in costanza di fallimento del debitore – Intervento del curatore – Distribuzione del ricavato – Graduazione dei crediti – Onere probatorio del curatore – Termine per proporre osservazioni al progetto di distribuzione


Nel caso in cui la procedura esecutiva individuale sia iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, in sede di provvisoria distribuzione delle somme ricavate spetterà al curatore intervenuto dedurre questioni afferenti alla graduazione dei crediti, allegando i provvedimenti degli organi concorsuali che effettivamente dispongono la medesima graduazione. Pertanto il giudice dell’esecuzione, al fine perseguire la maggiore “corrispondenza” possibile tra la graduazione dei crediti operata in sede fallimentare e quella della sede esecutiva individuale, potrà esaminare tutta la documentazione prodotta dalle parti, anche dopo la scadenza del termine assegnato per proporre osservazioni al progetto di distribuzione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Caramia


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