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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24476 - pubb. 07/11/2020.

Responsabilità della curatela fallimentare per i danni alla cosa locata


Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2020. Pres. Magda Cristiano. Est. Campese.

Fallimento del conduttore - Conseguenze - Danni sulla cosa locata -  Responsabilità della curatela fallimentare - Configurabilità - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Accertamento


In caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione immobili prosegue in capo alla curatela fallimentare, che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata - con la corresponsione dell'eventuale indennizzo - nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna; si palesa, altresì, configurabile in astratto la responsabilità dell'organo concorsuale - deducibile con apposita domanda di ammissione al passivo da parte della locatrice - per i danni alla cosa locata cagionati dal fallito che non siano, ex art. 1490 c.c., effetto del deterioramento o del consumo derivanti dall'uso di essa in conformità al contratto, rendendosi indispensabile in tal caso valutare in concreto, da parte del giudice di merito, la legittimità, o non, del rifiuto della locatrice istante alla riconsegna del bene in suo favore. (massima ufficiale)

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