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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24461 - pubb. 05/11/2020.

Revoca del concordato preventivo per inidoneità dell’attestazione in riferimento al rango privilegiato dei crediti


Tribunale di Bergamo, 16 Settembre 2020. Pres., est. Laura De Simone.

Concordato preventivo – Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia – Necessità di adeguata analisi nell’attestazione anche con riferimento al profilo della spettanza, o non, di cause di prelazione – Sussistenza – Conseguenze

Concordato preventivo – Revoca – Per mancanza delle condizioni di ammissibilità – Inattendibilità dell’attestazione che non analizza le variabili afferenti all’entità e il rango del “monte crediti”


Il concordato preventivo è revocabile ex art. 173, comma 3, ultimo inciso, l. fall., per difetto dei presupposti di ammissibilità, qualora nella relazione dell’attestatore manchi l’analisi delle variabili connesse al possibile rango prelatizio dei crediti garantiti da Mediocredito, trattandosi di aspetto idoneo ad incidere sull’entità dei risultati conseguibili e a condizionare la fattibilità della soluzione concordataria.

Il concordato preventivo è revocabile ai sensi dell’art. 173, ult. co., l. fall., difettando delle condizioni di ammissibilità, ove l’attestazione si palesi lacunosa e inattendibile in quanto ometta di soffermarsi sui possibili eventi futuri connessi all’entità del monte crediti privilegiato, anche sub specie di potenziale esito sfavorevole alla procedura del contenzioso che lo riguardi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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