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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24458 - pubb. 04/11/2020.

L'art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari


Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2020. Pres. Cosentino. Est. Fortunato.

Concorrenza tra notai - Forme illecite - Procacciamento di affari - Nozione - Gratuità dell'attività - Irrilevanza - Fondamento


L'art. 147 della legge notarile non vieta la concorrenza tra i notai, ma ne vieta le forme illecite, compreso il ricorso a procacciatori di affari, da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il notaio e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso. (massima ufficiale)

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