Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24411 - pubb. 24/10/2020

Improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore poi fallito

Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2020, n. 6196. Pres. De Chiara. Est. Marulli.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie



Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale). (massima ufficiale)


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