Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2440 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2010, n. 9289. Rel., est. Cultrera.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Cessazione dell’amministrazione controllata - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Amministrazione controllata - Rimessione "in bonis" - Successiva dichiarazione di fallimento - Revocatoria di pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata - Onere della prova - Oggetto - Identità dello stato di insolvenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.



Il decreto di rimessione "in bonis" dell'impresa assoggettata ad amministrazione controllata, certificando l'avvenuto superamento dello stato di dissesto che ha dato luogo alla procedura, evidenzia l'assenza d'interdipendenza e continuità tra la stessa e l'eventuale successiva dichiarazione di fallimento. Pertanto, il fallimento che agisca in revocatoria relativamente a pagamenti eseguiti nel corso dell'amministrazione controllata, è tenuto, al fine di escludere la prededucibilità dei crediti cui si riferiscono i pagamenti, a fornire la prova dell'identità dello stato d'insolvenza che ha dato luogo alle due procedure, in quanto tale prova, che sarebbe superflua in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento, si rende invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, pur escludendo la consecuzione tra le procedure, in quanto il fallimento era stato dichiarato otto mesi dopo la positiva chiusura dell'amministrazione controllata, aveva accolto l'azione revocatoria, desumendo la conoscenza dello stato d'insolvenza dall'avvenuta ammissione dell'impresa alla procedura minore e dalla stipulazione nel corso della stessa di un accordo stragiudiziale con il quale il creditore rinunciava a parte dei propri crediti anteriori all'apertura della procedura). (massima ufficiale)


Massimario, art. 5 l. fall.

Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 187 l. fall.

Massimario, art. 193 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2430-2005 proposto da:
ZISTERZENSIERABTEI STIFT HEILIGENKREUTZ (ABBAZIA CISTERCENSE DI HEILIGENKREUTZ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso l'avvocato PETTINARI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato METTA VITTORIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO I.S.E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- intimato -
sul ricorso 6193-2005 proposto da:
FALLIMENTO I.S.E. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 167670306), in persona del Curatore Rag. GALLO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAETANA 13-A, presso l'avvocato GRAZIANI UMBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO ALESSANDRO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZISTERZENSIRABTEI STIFT HEILINGENKREUZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso l'avvocato PETTINARI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato METTA VITTORIO, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 638/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO PETTINARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ALESSANDRO MAURO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 25/29 luglio 1991 del Tribunale di Udine, la società ISE, all'epoca costituita in forma di s.p.a., venne ammessa alla procedura d'amministrazione controllata.
Con Decreto 12.2.93, il medesimo Tribunale dichiarò cessati gli effetti della procedura con rimessione in bonis della società, intanto trasformatasi in s.r.l., ma pochi mesi dopo, con sentenza 8/11 ottobre dello stesso anno, ne dichiarò il fallimento. Il curatore fallimentare, con citazione notificata il 25.6.1998 ed in rinnovazione il 7.12.98, chiese la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei pagamenti eseguiti in OS 2.321.555,49 dalla ISE in favore di ZISTERZENSIERABTEI STIFT HEILIGENKREUZ - Abbazia Cirstecense Heiligenkreuz nell'anno anteriore all'apertura del fallimento, dunque anche durante l'amministrazione controllata, quale corrispettivo di forniture effettuate, dalla convenuta in favore della fallita, rilevando, in chiave soggettiva, che in data 29.1.93 l'Abbazia convenuta aveva sottoscritto con la ISE un accordo stragiudiziale con cui, pur dichiarandosi creditrice della somma di OES 740.575,40, dichiarava di rinunciare a pretendere la somma di OS 444.345,24, restando creditrice del residuo in OS 296.230,16. Nel contraddittorio della convenuta che contestò nel merito entrambi i presupposti della domanda, il Tribunale adito - con sentenza n. 1397/2001 ne dispose il parziale accoglimento, pronunciando la revoca dei pagamenti eseguiti dalla ISE a partire dal 22 ottobre 1992 sino alla data del 12 febbraio del 1993 in cui era stato emesso il provvedimento di cessazione dell'amministrazione controllata, per il complessivo importo di OS 1.636.190,83. La rigettò invece in relazione ai restanti pagamenti, avendo escluso la scientia decotionis.
La decisione venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Trieste dall'Abbazia Heiligenkreuz che, per quel che rileva in questa sede, ripropose nel merito l'eccezione, respinta dal primo giudice, di prededuzione dei crediti cui si riferivano i pagamenti controversi in ragione della consecuzione fra le due procedure. Contestò la sintomaticità a fini probatori degli elementi dal cui esame il giudicante aveva desunto la prova della sua scientia decotionis. In particolare dedusse:
1. - che la temporanea difficoltà ad adempiere le obbligazioni che aveva giustificato l'ammissione alla procedura minore, non era omologabile all'insolvenza postulata per il fallimento;
2.- che l'accordo stragiudiziale nulla provava in quanto si riferiva a precedente stato di difficoltà finanziaria della debitrice e non al suo dissesto;
3.- che il giudice non aveva tenuto conto del fatto che essa non era una società, ma un'antica ed importante istituzione religiosa operante in Austria, ove non era previsto l'istituto della revocatoria fallimentare, fuorviata dall'aver trattato col commissario giudiziale, organo pubblico.
In via incidentale il curatore fallimentare chiese l'accoglimento integrale della domanda.
La Corte territoriale con sentenza n. 638 depositata il 23 settembre 2004 ha confermato la precedente statuizione.
Avverso tale decisione la Abbazia Heiligenkreuz ha proposto il presente ricorso per cassazione affidato a due motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo resistito dalla ricorrente principale con controricorso La ricorrente principale ha altresì depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono stati riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché sono stati proposti avverso la medesima decisione.
Col primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, n. 1, artt. 188, 167 e 168;
artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c. e correlato vizio di motivazione.
Premesso un superfluo riferimento a presunta preoccupazione dei giudici di merito di confermare precedenti statuizioni rese nell'ambito della procedura, la ricorrente ripropone l'eccezione di prededuzione dei crediti sorti durante la procedura d'amministrazione controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, L. Fall.. Afferma a conforto che la consecuzione tra le procedure, ammessa in astratto dalla Corte territoriale, è stata esclusa nel merito sulla duplice errata considerazione che tra la chiusura della procedura minore ed la declaratoria di fallimento era intercorso un arco temporale di otto mesi, e che non vi sarebbe stata identità delle masse passive, circostanza questa presuntivamente desunta dall'ampiezza del suddetto intervallo temporale.
In ordine al primo rilievo, ascrive alla Corte di merito errore consistito nel valorizzare, immotivatamente e senza esaminare il presupposto dell'identità della situazione di crisi, il suddetto iato in violazione dell'orientamento che non assegna a tale evenienza valore dirimente, ma piuttosto conferisce rilievo all'assunzione delle obbligazioni in regime autorizzativo e di controllo, e nell'aver omesso l'esame delle considerazioni svolte con l'atto d'appello, laddove si era rilevato che lo stato di crisi dell'impresa che aveva giustificato la prima procedura era ancora perdurante al momento della dichiarazione di fallimento. Quanto all'asserita non identità delle masse passive, non solo la Corte territoriale ha fatto erroneo ricorso a presunzione, ma non ha neppure considerato che la composizione soggettiva dello stato passivo va equiparata all'elenco dei creditori ammessi al voto sulla proposta d'amministrazione controllata con riferimento ai soli creditori chirografari. Nè infine può essere relegata ad inconferente strutturazione formale la gestione della procedura minore affidata ad organo pubblico, i cui atti non possono ritenersi compiuti in frode ai creditori. Il curatore resistente replica alla censura osservando che rientra nel libero convincimento del giudice stabilire se il lasso di tempo intervenuto fra le procedure ne escluda o non l'unificazione. La Corte ha condotto tale apprezzamento, che non è sindacabile nel merito.
Col secondo motivo l'Abbazia denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2 e art. 187; artt. 1115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione.
Lamenta l'inversione dell'onere della prova, asseritamente operata dalla sentenza impugnata per aver ritenuto dimostrato l'elemento soggettivo dell'azione esperita dall'ammissione della ISE alla procedura minore, dalla non consecuzione col fallimento e dall'accordo stragiudiziale relativo a crediti pregressi. Richiama il decreto del Tribunale che dichiarò cessati gli effetti dell'amministrazione controllata dando atto del superamento della crisi, e l'affidamento derivante dal trattare con l'organo pubblico nel regime dell'amministrazione controllata. Sostiene infine l'irrilevanza del menzionato accordo, perché concluso nell'interesse generale.
Il resistente replica alla censura affermando che s'indirizza contro valutazione di fatto delle citate emergenze, adeguatamente motivata e perciò non censurabile in questa sede.
I motivi, esaminabili congiuntamente perché logicamente connessi, meritano accoglimento nei sensi che seguono. La Corte territoriale ha escluso la prededucibilità dei crediti cui si riferivano le rimesse revocate, ammessa solo in caso di consecuzione delle procedure, in quanto ne ha ritenuto l'insussistenza perché lo iato temporale di otto mesi intercorso tra di esse ne dimostrava - in concreto - la variazione dei presupposti, ne' risultavano coincidenti le relative masse passive. Ha quindi ritenuto assolto l'onere probatorio della curatela in ordine all'elemento soggettivo dell'azione esercitata desunto dai primi giudici dall'ammissione della società alla procedura minore, sintomo univoco della sua condizione di dissesto, nonché dalla stipula dell'accordo stragiudiziale contenente rinuncia dell'Abbazia a parte dei crediti anteriori all'apertura dell'amministrazione controllata. Tanto in relazione ai soli pagamenti eseguiti prima della chiusura della procedura minore. La prima e principale ratio decidendi è sicuramente corretta. La situazione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata equivale ontologicamente allo stato d'insolvenza che procura il fallimento. Basti ricordare che il giudice delle leggi - Cost. n. 110 del 1995 e 1 giugno 1995 n. 224 - ha affermato l'identità delle patologie sottese alle due procedure, con unico elemento differenziale tra temporanea difficoltà e dissesto rappresentato dalla previsione da parte del tribunale della possibile soluzione della prima, nel periodo concesso, elemento prognostico, che non muta tuttavia l'oggettività del fenomeno. Di qui l'unità concettuale delle due consecutive procedure, le cui discipline non possono vanificare il principio indefettibile della par condicio. In questa corretta prospettiva, la Corte triestina, chiamata a scrutinare la fondatezza dell'eccezione di prededucubilità dei propri crediti dedotta dall'Abbazia, ha condotto la sua indagine sul postulato stesso di tale condizione, verificando se le procedure, in considerazione dell'intervenuto lasso temporale di otto mesi intercorso tra la chiusura della prima e l'apertura dell'altra, rappresentassero manifestazione dello stesso unico fenomeno, avente identico presupposto oggettivo. E pur rilevando in jure che la consecuzione non rappresenta un dato solo cronologico, ma si verifica se e quando la seconda procedura esprime la medesima crisi economica rimasta non sanata, e non può essere esclusa per il mero frapporsi di un intervallo temporale, in concreto, nondimeno, ha ritenuto esservi frattura tra le due procedure, anche alla luce del fatto che la prima si chiuse con successo e con ritorno in bonis della società ISE. Il percorso argomentativo, sicuramente immune dall'errore di diritto denunciato, si pone nel solco dell'esegesi accreditatasi nel diritto vivente sopra richiamata, secondo cui il presupposto oggettivo cui si riferisce l'art. 187 L. Fall., non diverge dallo stato d'insolvenza postulato dall'art. 5 della stessa Legge di cui rappresenta una gradazione alla luce della previsione, mediante prognosi fausta, della possibilità di un suo superamento sul presupposto che la crisi sia reversibile,' il che consente di sperimentare la continuazione dell'esercizio dell'attività economica, con l'obiettivo della riconquista della liquidità necessaria a far fronte alle obbligazioni contratte alla loro naturale scadenza, (cfr. Cass. 4715/96, 699/97, 189/95, 4347/96, 6154/94, 6019/2003). Nel caso in esame la procedura minore ha confermato le iniziali aspettative che ne avevano consentito l'ammissione, ed ha raggiunto l'obiettivo di ottenere il recupero previsto. La circostanza, secondo i giudici d'appello, è decisiva e, nel contesto che ha determinato, il periodo di otto mesi che ha preceduto l'apertura del fallimento, ha assunto valore persuasivo particolarmente efficace e sintomatico per escludere che la successiva procedura satisfattiva si fosse posta come la prosecuzione dell'amministrazione controllata rappresentandone lo sviluppo. Il che vuoi dire che l'iniziale stato di crisi, definitivamente rimosso, non può aver giustificato il successivo fallimento.
La puntualità del tessuto motivazionale che sorregge tale decisione conclusiva, insindacabile quanto all'esito dell'apprezzamento delle riferite circostanze rimesso al solo giudice di merito, rende conto ex se dell'infondatezza della critica mossa dalla ricorrente principale. Nondimeno la decisione conclusiva incorre nel denunciato vizio di motivazione in ordine al postulato soggettivo dell'azione esercitata dal fallimento.
La Corte territoriale ha ritenuto assolto l'onere probatorio della curatela, confermando quanto sostenuto dai primi giudici che avevano valorizzato l'ammissione della società ISE alla procedura minore reputandolo sintomo univoco della sua condizione di dissesto, nonché la stipula dell'accordo stragiudiziale del 29.1.93, contenente rinuncia dell'Abbazia al 60% dei propri crediti anteriori all'apertura dell'amministrazione controllata, sintomatico della consapevolezza dell'impossibilità della debitrice di onorare per l'intero le proprie obbligazioni. A queste stesse condizioni, decisive in ordine ai pagamenti eseguiti prima della chiusura della procedura minore, non ha invece attribuito alcuna rilevanza in relazione ai pagamenti successivi alla rimessione in bonis della debitrice.
L'assunto si pone in contrasto con i principi che regolano la materia.
Pur avendo escluso la reductio ad unum delle due procedure, dichiarandole non interdipendenti e perciò non consecutive, come tali ascritte a cause diverse tra loro non collegate funzionalmente, la Corte territoriale ha però ragionato cadendo nel medesimo errore del Tribunale, svalutando del tutto quel dato, che aveva coltivato per escludere la prededuzione invocata dalla convenuta e rappresentato dalla autonomia delle procedure, il che vuoi dire, attesa l'identità soggettiva, del loro presupposto oggettivo. Ha in tal modo postulato un'identità dello stato d'insolvenza, la cui sussistenza in concreto ha tuttavia omesso di giustificare attraverso un'apposita indagine di merito che, di regola superflua in caso di esito negativo della procedura conservativa sfociata in quella liquidatoria, si rendeva invece necessaria in ragione della buona riuscita del tentativo di risanamento.
Come questa Corte ha già avuto modo d'affermare - Cass. n. 8164/1999, il decreto di rimessione in bonis, peraltro nel caso di specie anticipato rispetto alla scadenza naturale della procedura d'amministrazione controllata, esprime una valutazione assolutamente opposta rispetto a quella espressa nel decreto di ammissione, e quindi certifica definitivamente il superamento del dissesto, seppur in via incidentale ed in ambito endofallimentare. L'indagine sull'identità dell'insolvenza è perciò ad esso vincolata, nel senso che deve necessariamente tenerne conto, e l'averla omessa concreta un error in procedendo. Il rigore che deve assistere siffatta indagine trova conferma nel disposto normativo della L. Fall., art. 67 comma 2, lett. e), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1 convertito nella L. n. 80 del 2005, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ma sintomatico dell'esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici sorti nel corso delle procedure alternative, che inserisce tra i casi non soggetti) alla revoca "gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata- indi soppressa a norma del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147. Del resto, in questa stessa prospettiva è l'affermazione di questa Corte - n. 9657 del 1992 in un caso di vendita di un bene eseguita nel corso della procedura d'amministrazione controllata con l'autorizzazione del giudice delegato, ma ovviamente riferibile anche ai pagamenti eseguiti dall'imprenditore ovvero dallo stesso commissario in esecuzione di obbligazioni regolarmente assunte nel corso della procedura, che non è ammessa la revocatoria poiché il provvedimento del giudice è emanato nella presunzione di convenienza dell'atto per i creditori e di esclusione perciò di pregiudizio, il che comporta che il contratto assume efficacia ed intangibilità nel fallimento successivo, sia che questo si ponga come evoluzione conseguenziale della pregressa procedura, sia, a maggiore ragione, nel caso, in cui venga dichiarato dopo la chiusura di questa. Il rilievo assorbe l'indagine sugli altri profili della censura. Il ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 67, comma 2, L. Fall. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di revoca avente ad oggetto i pagamenti successivi all'apertura del fallimento. Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe attribuito valore alla transazione intervenuta pochi giorni prima della chiusura della procedura minore, che manifesterebbe la consapevolezza da parte dell'Abbazia della condizione critica ormai irreversibile della debitrice che avrebbe in tal modo reso piena confessione di tale stato. Del resto il Tribunale, basandosi sulla relazione del commissario, lacunosa in parte qua, decreto la chiusura della procedura senza avere contezza della transazione, di cui non fa menzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Secondo i giudici d'appello, il decreto del Tribunale che aveva rimesso in bonis la ISE, aveva indotto i creditori a ritenere ragionevolmente superata la crisi dell'impresa; ne' aveva valore univoco la cessazione dei rapporti commerciali tra le parti. Il motivo critica questa decisione in punto di fatto, censurando in sostanza l'apprezzamento delle riferite circostanze. Tanto meno spiega la ragione per la quale la circostanza che si assume pretermessa dal Tribunale avrebbe potuto spiegare rilevanza sulla scientia decotionis.
Ne discende il rigetto.
Tutto ciò premesso, il secondo motivo del ricorso principale deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta. Non essendo necessarie indagini, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal fallimento.
Le spese possono essere compensate in relazione alla controvertibilità della situazione dedotta dalle parti. P.Q.M.
La Corte, riconvocata all'udienza del 3/3/2010, così provvede:
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primo nonché il ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del fallimento. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010