Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24329 - pubb. 09/10/2020

Ricorso per cassazione: è necessaria la menzione dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo speciale?

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Agosto 2020, n. 17317. Pres. Amelia Torrice. Est. Patti.


Procura alle liti - Rilascio - Modalità - Art. 365 c.p.c. - Requisito dell'iscrizione dell'avvocato nell'apposito albo - Necessità di espressa menzione dell'iscrizione nel ricorso - Esclusione



Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lo stesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso, senza, tuttavia, che sia prescritto che di tale iscrizione venga fatta espressa menzione nel ricorso. (massima ufficiale)


 


Fatto

1. con sentenza 30 maggio 2014, la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'appello avverso la sentenza di primo grado, di condanna della (già azienda sanitaria n (*) di Locri, poi confluita nella) Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Reggio Calabria al pagamento della somma di Euro 26.023,64 al lordo di interessi e rivalutazione, in favore di A.B. (medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) per compensi maturati dal 2000 relativi a ventinove assistiti, nonchè di Euro 2.500,00 a titolo risarcitorio da resistenza temeraria;

2. avverso tale sentenza l'azienda sanitaria, con atto notificato il 28 novembre (9 dicembre) 2014, ricorreva con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c., cui il medico resisteva con controricorso.

 

Motivi

1. la ricorrente deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione apparente, per inosservanza delle regole di corretta valutazione delle prove, ritenendo inesistente la deliberazione del Commissario Straordinario Asl 26 novembre 2010, siccome priva dei requisiti di regolarità formale e sostanziale, sulla base di attestazione dell'A.S.P. del 25 ottobre 2012, pertanto inidonea a sostenere probatoriamente l'attestazione n. 710 del 6 luglio 2005 dell'ufficio fondante l'accoglimento della pretesa di controparte, pure contestata in quanto documento informale e, quand'anche integrante una ricognizione di debito, non avente in quanto tale valore di fonte autonoma di prova (primo motivo); violazione dell'art. 96 c.p.c., per inesistenza dei requisiti della condanna per resistenza temeraria, tanto sotto il profilo soggettivo, per la rilevanza delle contestazioni formulate, tanto oggettivo, in assenza persino di allegazione di danni asseritamente patiti dal medico convenzionato (secondo motivo);

2. in via preliminare, occorre rilevare come dall'interrogazione del Consiglio Nazionale Forense al 9 gennaio 2020 risulti che il difensore della ricorrente non sia iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. In difetto di una tale iscrizione, l'Avv. Giovanni Rocco Vadalà è privo dello ius postulandi. E l'onere di allegare il contrario grava sul difensore interessato, producendo una certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2, oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; in assenza di una tale contraria allegazione ed essendo destinatario unico della procura alle liti, egli non ha il potere di certificare l'autenticità della firma del mandante (Cass. 26 novembre 1999, n. 13217; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2156);

2.1. poichè nel ricorso manca la firma anche da parte di altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come co-difensore, il ricorso è nullo (Cass. 11 luglio 2006, n. 15718; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25385);

2.2. ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'art. 365 c.p.c., è infatti necessario che lo stesso, senza tuttavia che sia prescritta l'espressa menzione in esso di tale iscrizione, sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munito di mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato, rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notificazione del ricorso stesso nel ricorso (Cass. 13 settembre 2012, n. 15338);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio poste a carico del difensore, restando l'attività processuale svolta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte: del tutto analogamente all'ipotesi del difensore che agisca in assenza di procura (Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1759) o cui comunque sia esclusivamente addebitabile la responsabilità di una soccombenza per ragioni estranee al merito della controversia ritualmente introdotta (Cass. 12 giugno 2018, n. 15305);

4. esse devono essere distratte al difensore anticipatario del controricorrente, secondo la sua richiesta;

5. il contributo unificato deve essere infine raddoppiato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della A.S.P. di Reggio Calabria alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione al difensore anticipatario.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020.