Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24307 - pubb. 06/10/2020

Sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e ordine di liberazione ai sensi dell’art. 560 c.p.c.

Tribunale Siracusa, 17 Settembre 2020. Est. Nicoletta Rusconi.


Espropriazione forzata – Rilascio immobili ai sensi dell’art. 560 c.p.c. – Applicabilità al liquidatore subentrato nella procedura esecutiva



La norma di cui all’art. 560 c.p.c. si applica anche ai casi di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva già in corso, essendo questi tenuta a dare attuazione all’ordine di liberazione dell’immobile già emesso da giudice dell’esecuzione senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 605 c.p.c..

L’art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale dispone la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili a causa della pandemia da Covid-19, non si applica alle attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento poste in essere ai sensi dell’art. 560 c.p.c. dal custode nell’ambito della procedura di espropriazione forzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Maria Genovese



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