Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2425 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 02 Luglio 2010, n. 15781. Rel., est. Piccininni.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti – Sugli atti pregiudizievoli ai creditori – Azione revocatoria fallimentare – Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – In genere - Rimessa in conto corrente bancario - Effettuazione tramite "point of sale" (POS) - Pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Revocabilità.



In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie in conto corrente, il modulo operativo detto "point of sale" (POS), consentendo al correntista di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti con carta di credito, determina il verificarsi di un pagamento, che, in quanto tale, è potenzialmente oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 67 della legge fall. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. SALME’ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Banco di Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Somalia 250, presso l’avv. PUNZO Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente –
contro
Fallimento D.M.T. F. & G. s.r.l. in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno 9, presso l’avv. SEVERINI Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv. AGUGLIA Enrico giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 931 del 23.7.2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.6.2010 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.3.2000 il Tribunale di Palermo dichiarava l’inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei versamenti effettuati fra il 19.5 ed il 15.11.1993 sul conto di corrispondenza n. 21164110375866 intrattenuto presso il Banco di Sicilia dalla D.M.T. F. & G. s.r.l., condannando l’istituto di credito convenuto al pagamento della somma di L. 316.501.542, oltre interessi, in favore della curatela del fallimento D.M.T., nel frattempo dichiarato. La Corte di Appello di Palermo, adita dal Banco di Sicilia, confermava la sentenza di primo grado rilevando in particolare: a) l’infondatezza dell’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza, essendo ravvisabile detto vizio soltanto nell’ipotesi di assoluta incertezza del "petitum", ipotesi non verificatasi nel caso di specie;
b) la natura solutoria delle rimesse oggetto di giudizio;
c) l’effettiva conoscenza da parte della banca della situazione di insolvenza in cui versava la D.M.T. all’epoca dell’effettuazione delle rimesse in contestazione.
Avverso la decisione il Banco di Sicilia proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento.
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.6.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di impugnazione il Banco di Sicilia ha rispettivamente denunciato:
1) violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, per il fatto che l’atto di citazione non consentirebbe di individuare con certezza le rimesse oggetto di revocazione, l’importo, la data, le causali;
2) violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata natura solutoria delle rimesse in questione e alla consapevolezza dello stato di insolvenza della societa’ poi fallita, da parte della banca convenuta.
Segnatamente, sul primo punto la Corte di Appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico, il cui elaborato era stato tuttavia oggetto di censura, in particolare sotto i due seguenti profili:
a) nel computo delle rimesse revocabili sarebbero state a torto considerate anche quelle effettuate con assegni rimasti insoluti;
b) sarebbero state analogamente conteggiate quelle per L. 123.762.226, poste in essere, tuttavia, non dalla societa’ correntista ma dagli utilizzatori di carta di credito a cio’ autorizzati, e rispetto alle quali la questione della revocabilita’ sarebbe astrattamente configurabile esclusivamente per le convenzioni autorizzatorie e non gia’ per i singoli versamenti. Sul secondo, il giudicante avrebbe valorizzato circostanze non dedotte dal fallimento, quali la consultazione della Centrale Rischi e la trasmissione di circolare inviata dalla D.M.T. a varie banche, documenti inidonei ad offrire la dimostrazione della consapevolezza dell’insolvenza.
3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perche’ le spese del primo giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico del fallimento, la cui domanda era stata accolta in misura piu’ contenuta, mentre quelle del secondo grado avrebbero dovuto essere compensate. Il ricorso e’ infondato. Prendendo dapprima in esame il primo motivo, si osserva che gia’ in sede di merito il Banco di Sicilia aveva dedotto la nullita’ dell’atto di citazione in quanto generico, deduzione che la Corte di Appello aveva disatteso richiamando i principi indicati al riguardo da questa Corte, secondo i quali la nullita’ ex art. 164 c.p.c., comma 4 si determina quando l’oggetto della domanda, da interpretare nella sua complessiva formulazione e alla luce della documentazione prodotta, risulti assolutamente incerto, ed escludendo che nella specie fosse ravvisabile la denunciata genericita’. In particolare la Corte territoriale ha rilevato come fin dall’atto introduttivo del giudizio il curatore avesse indicato le rimesse solutorie nell’ammontare complessivo e in un elenco contenuto in un prospetto appositamente allegato (pp. 7, 8), rappresentativo dei singoli versamenti e del saldo debitore, e come pertanto la prospettazione dell’attore fosse chiara e sufficientemente determinata.
Si tratta dunque di valutazione di merito adeguatamente motivata, per di piu’ censurata in modo del tutto generico, essendosi l’attore sostanzialmente limitato a reiterare le doglianze gia’ rappresentate, senza confortare il proprio assunto con l’esposizione di argomenti idonei a sostenere l’affermata erroneita’ della pronuncia contestata. Ad analoga conclusione di infondatezza deve poi pervenirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione.
In proposito si rileva che la carenza dell’elemento oggettivo dell’azione proposta, secondo il Banco di Sicilia, sarebbe desumibile in quanto: a) la natura solutoria delle rimesse sarebbe stata affermata con il semplice richiamo alle conclusioni del consulente tecnico; b) la Corte non avrebbe tenuto conto degli importi risultanti da assegni insoluti; c) non avrebbe escluso le rimesse dipendenti dagli incassi tramite POS, affluite sul conto della societa’ convenzionata a seguito dell’utilizzazione di carta di credito. I rilievi sono tuttavia privi di pregio, poiche’ la Corte di appello ha correttamente enunciato i principi elaborati da questa Corte in tema di revocabilita’ delle rimesse bancarie (pp. 14, 20), ritenendo poi di aderire alle conclusioni formulate sul punto dal consulente tecnico.
D’altra parte va considerato che le censure rappresentate al riguardo dal Banco sono generiche, non essendo indicate le ragioni per le quali le conclusioni del consulente tecnico non sarebbero condivisibili (il seguito criterio del saldo disponibile depone per di piu’ in senso contrario).
Ugualmente deve poi dirsi per l’omessa sottrazione dal computo delle rimesse revocabili degli importi desunti da titoli di credito protestati, non essendo fornita alcuna indicazione in ordine al loro numero ed ai rispettivi valori.
Quanto ai pagamenti effettuati con carta di credito (POS) la Corte di Appello, cui era stata sottoposta la relativa questione, ha diffusamente motivato sul mancato accoglimento della richiesta, sostenendo in particolare che la provenienza del versamento da parte del terzo "determina comunque l’acquisizione della rimessa da parte della banca e non muta il carattere solutorio della rimessa" (p. 23), statuizione che non e’ stata censurata, essendosi il Banco limitato a riproporre la medesima doglianza senza indicare i profili di erroneita’ riscontrabili nella decisione adottata. Comunque anche nel merito la censura appare infondata, ove si consideri che il detto modulo operativo ("point of sale") consente ai correntisti di far affluire sul proprio conto corrente pagamenti effettuati da clienti, circostanza che determina il verificarsi di un pagamento (nella specie su conto scoperto), in quanto tale potenzialmente oggetto di revocatoria (sulla revocabilita’ di bonifico effettuato da terzo, C. 07/4762, C. 05/19640, C. 02/9494, C. 00/12489).
In ordine all’affermata insussistenza dell’elemento soggettivo occorre poi rilevare che la Corte di Appello ha adeguatamente motivato la propria decisione, richiamando in particolare: la pluralita’ di conti correnti presso diversi istituti bancari, tutti in sofferenza; il meccanismo operativo della centrale rischi della Banca di Italia per il quale, fra l’altro, vi e’ l’obbligo di segnalare ai singoli istituti interessati le posizioni in sofferenza;
l’aggiornamento dei dati conoscitivi in occasione dei singoli rinnovi degli affidamenti; la lettera circolare in data 14.2.1994 trasmessa dalla societa’ a diverse banche, in cui veniva rappresentata la "gravissima situazione finanziaria" esistente; la lettera del 26.5.1993 e la nota del 12.7.1993, con le quali veniva proposta la rateizzazione del debito "in relazione alle sue difficolta’ finanziarie"; l’avvenuta elevazione di protesti; le risultanze dei bilanci.
La detta motivazione e’ immune da vizi logici, ed e’ pertanto insindacabile in questa sede di legittimita’. Resta infine la doglianza concernente la condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito, doglianza inconsistente, atteso che la detta statuizione e’ stata correttamente emessa (art. 91 c.p.c.), sulla base dell’affermata soccombenza del Banco di Sicilia.
Il ricorso conclusivamente deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010