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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24181 - pubb. 16/09/2020.

Condominio, revoca dell’amministratore e obbligo di consegna della documentazione


Tribunale di Brescia, 31 Agosto 2020. Est. Ambrosoli.

A norma dell’art. 1229, comma 8°, c.c. l’amministratore condominiale è tenuto, alla cessazione dell’incarico, a riconsegnare la documentazione contrattuale e contabile


Nel caso di revoca dell’amministratore e di mancata consegna dei documenti al nuovo amministratore, sussiste il diritto del condominio alla consegna dei documenti afferenti al condominio e ai singoli condomini in possesso dell’amministratrice revocata, quindi l’urgenza di provvedervi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. essendo per il nuovo amministratore indispensabile per gli adempimenti inerenti la gestione condominiale, avere rapidamente contezza dei rapporti contrattuali in essere, dello stato dei versamenti degli oneri condominiali e dei pagamenti dei fornitori, non potendosi attendere i tempi del giudizio ordinario. (Giuseppe Ayroldi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Ayroldi


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