Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2418 - pubb. 01/11/2010

Estensione del fallimento ai componenti dell’impresa familiare ed esteriorizzazione del vincolo sociale

Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 2010, n. 14580. Rel., est. Cultrera.


Impresa familiare - Fallimento del titolare - Estensione agli altri componenti - Condizioni - Esistenza di una società di fatto - Accertamento - Necessità - Fondamento.

Fallimento del titolare - Estensione agli altri componenti - Condizioni - Esistenza di una società di fatto - Accertamento - Necessità - Fondamento.



Ai fini dell'estensione del fallimento del titolare dell'impresa familiare agli altri componenti della stessa è necessario il positivo accertamento dell'effettiva costituzione di una società di fatto, attraverso l'esame del comportamento assunto dai familiari nelle relazioni esterne all'impresa, al fine di valutare se vi sia stata la spendita del "nomen" della società o quanto meno l'esteriorizzazione del vincolo sociale, l'assunzione delle obbligazioni sociali ovvero un complessivo atteggiarsi idoneo ad ingenerare nei terzi un incolpevole affidamento in ordine all'esistenza di un vincolo societario, mentre non assume rilievo univoco né la qualificazione dei familiari come collaboratori dell'impresa familiare, né l'eventuale condivisione degli utili, trattandosi d'indicatori equivoci rispetto agli elementi indefettibili della figura societaria costituiti dal fondo comune e dalla "affectio societatis". (massima ufficiale)


Massimario, art. 147 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7075-2005 proposto da:
FALLIMENTO DELLA S.D.F. TRA FAMÀ CATENO, SINDONA ERSILIA, FAMÀ ANTONINO, PUZZOLO MARIA E FAMÀ SALVATORE E PERSONALE DEI SOCI, in persona del Curatore Avv. D'AGATA GIAMPIERO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORRISI GIUSEPPE VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FAMÀ ANTONINO (C.F. FMANNN63126B384D), PUZZOLO MARIA (C.F. PZZMRA65A44L042W), FAMÀ SALVATORE (C.F. FMASVT67A14B384A), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato INCANNÒ GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato SORACI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
BANCO DI SICILIA S.P.A., BANCA AGRICOLA ETNEA, BANCA POPOLARE SANTA VENERA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 136/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA COLTRERA;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato GIUSEPPE SORACI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania con sentenza 2.2.195 ha esteso nei confronti di Famà Antonino, Puzzolo Maria e Famà Salvatore il
fallimento della società di fatto tra i coniugi Famà Cateno e Sindona Ersilia già dichiarato con sentenza 13.3.1991. I falliti in estensione hanno proposto opposizione innanzi al medesimo Tribunale che l'ha respinta con sentenza 28.3.96, e quindi impugnazione innanzi alla Corte d'appello di Catania che, con sentenza 26.5.2000, ha riformato la precedente decisione disponendo la revoca della dichiarazione di fallimento.
Il curatore fallimentare ha proposto ricorso innanzi a questa Corte di cassazione che, con sentenza 21.12.99-26.5.2000, rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti del creditori istanti, ha cassato la pronuncia impugnata con rinvio degli atti innanzi alla Corte territoriale che, con sentenza n. 136 depositata il 21.2.2004, ha confermato la revoca del fallimento.
Avverso quest'ultima decisione il curatore del fallimento della società di fatto Famà Cateno, Sindona Ersilia, Famà
Antonino, Puzzolo Maria e Famà Salvatore ha proposto ricorso per cassazione che ha affidato a tre motivi resistiti dai Famà Antonino, Famà Salvatore e Puzzolo Maria con controricorso. Gli altri intimati non hanno spiegato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. e correlato vizio di
contraddittorietà della motivazione. Ascrive al giudice del gravame malgoverno dei principi che regolano il regime delle presunzioni, per aver condotto esame atomistico degli elementi indiziari acquisiti, il cui apprezzamento sintetico e complessivo disvela l'erroneità della decisione, argomentata peraltro lacunosamente con motivazione inadeguata e meramente enunciativa. Assume che la valutazione degli elementi che la Corte d'appello ha assunto a fonte di prova presuntiva, condotta in violazione delle norme in materia, non ne rappresenta logica conclusione; la lettura in combinato dei dati sintomatici apprezzati conferma la prova, correttamente desunta dal Tribunale, della sussistenza del vincolo sociale tra i coniugi Famà-Sindona ed il loro congiunti, essendovi stata dismissione del patrimonio di Famà Salvatore e Sindona Ersilia nell'arco di tempo dal 6.9.90 al 20.2.91, i quali avevano operato in società con i figli e la nuora, ingenerando nei terzi il convincimento che l'attività commerciale fosse continuata. Passa in rassegna tutti gli indizi, riepilogandoli nei seguenti termini: il 18.6.90, poco prima della dichiarazione di fallimento, Famà Cateno concesse in locazione al figlio Salvatore l'esercizio commerciale adibito a macelleria in Via Umberto 114;
il 6.9.90 la licenza commerciale intestata a Ersilia Sindona venne volturata in favore del figlio Salvatore;
il 12.6.90 questi acquistò l'attrezzatura per il magazzino;
il 20.2.91 Cateno Famà concesse in locazione al figlio Antonino ed alla di lui moglie Maria Puzzolo i locali adibiti a stalla ed i magazzini di contrada Viagrande;
il 6.9.90 i falliti in estensione concessero in locazione l'immobile in Via Umberto in cui il loro figlio Salvatore gestiva una macelleria;
il 6.11.90 acquistarono un immobile Fiumefreddo in cui il figlio esercitava suddetta attività Cateno Famà aveva prestato fideiussione a favore della Cassa rurale ed artigiana di S. Marco a garanzia di esposizione del figlio Antonino;
il 29.12.1982 i genitori ed il figlio Antonino constiturono un'impresa familiare;
Il 1.12.1986 i predetti e la nuora stipularono un contratto d'associazione in partecipazione in forza del quale apportarono il loro lavoro;
dal verbale d'apposizione dei sigilli era emerso che Famà Antonino aveva la disponibilità dei locali adibiti a stalla della s.d.f., ove si trovavano gli animali della moglie, e lo stesso aveva dichiarato di utilizzare l'immobile del fratello Salvatore per il ricovero degli animali che appartenevano alla moglie Maria Puzzolo. Conclude che tutte queste circostanze, messe in relazione, evidenziano la sussistenza della società di fatto tra i falliti ed i loro figli e la nuora, nel senso che la stessa attività esercitata dai primi, apparentemente dismessa, venne continuata dagli altri. I resistenti deducono inammissibilità e comunque infondatezza del mezzo.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale, premesso un analitico elenco delle prove addotte dal curatore fallimentare, sostiene che: È provato che i coniugi Famà Cateno e Sindona Ersilia, falliti inizialmente, cessarono l'attività commerciale di macelleria che venne continuata dai figli Antonino e Salvatore nonché dalla nuora Puzzolo Maria che la esercitarono nei locali- stalle, magazzini e bottega- sino ad allora destinati all'esercizio della loro impresa dai genitori, falliti.
Devesi escludere la simulazione dei contratti di locazione e della voltura della licenza commerciale in favore dei congiunti in assenza della prova della permanenza del falliti nell'azienda e della loro partecipazione agli utili della nuova impresa.
È provato il vincolo sociale fra i fratelli Famà Salvatore ed Antonino e Puzzolo Maria, da cui non può però evincersi un legame con i genitori falliti.
Questo quadro sintomatico non rivela indici indicatori della sussistenza del vincolo sociale fra i soggetti considerati. Il riferito percorso argomentativo esprime l'apprezzamento delle circostanze esaminate circa l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, condotto attraverso il loro vaglio sia analitico che nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in questa sede in quanto risulta correttamente motivato in chiave sia logica che giuridica. Con corretta analisi logico- giuridica, l'organo di gravame ha verificato tutti i dati indiziari acquisiti in causa valutandoli, prima isolatamente e quindi nel loro complesso, correlandoli logicamente gli uni con gli altri, e ne ha quindi tratto il conclusivo giudizio circa l'insufficienza della prova della dedotta società di fatto.
La critica del ricorrente rimette ora in discussione, ma per contestarne la specifica efficacia probatoria, tutti i fatti che la Corte catanese ha considerato, come si è detto, sia singolarmente che nella loro convergenza così da comporre un quadro probatorio, complesso ma esauriente, facendo corretta applicazione del principio (per tutte Cass. 8023/2009, 10847/2007), secondo cui il giudice, che nell'esercizio del suo potere discrezionale assuma le presunzioni a fonte di prova, deve controllarne attendibilità e concludenza ricavando i requisiti della gravità, precisione e concordanza dalla loro valutazione globale ma senza ometterne un apprezzamento frazionato che è mirato a valutarne preventivamente la pregnanza conclusiva, in modo da individuare gli indizi significativi nel senso che consentono di dedurre il fatto ignoto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Il contestato apprezzamento di fatto sfugge però al sindacato di legittimità poiché il dedotto vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo si limita a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, mirando ad nuova valutazione di quegli indici sintomatici.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 230 bis c.c. e art. 147, L. Fall., e deduce vizio di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata sostiene che la natura individuale dell'impresa familiare non poteva escludere, sulla base dei predetti indici sintomatici, che il rapporto tra i componenti si fosse strutturato come un rapporto societario.
I resistenti replicano deducendo l'infondatezza del motivo. Il motivo, al di là della mera enunciazione del vizio ascritto al giudice del gravame, non espone alcuna effettiva critica ne' alla costruzione esegetica prospettata ne' al tessuto motivazionale che sorregge la censurata conclusione.
La decisione afferma che l'impresa familiare, costituita il 29.12.82 tra i due fratelli e la madre per salvaguardarne i diritti, rappresenta un'impresa individuale, ed il fallimento del gestore, cioè della madre, non si estende ai familiari, a meno che non abbiano ingenerato nei terzi un affidamento sull'esistenza di un rapporto societario, che nella specie devesi escludere. Questa trama motivazionale, puntuale ed esaustiva, è articolata secondo corretta interpretazione della ratio dell'istituto, che esclude che la mera costituzione dell'impresa familiare possa rappresentare indice rivelatore di un rapporto societario fra i suoi componenti. Occorre aggiungere che, a prescindere dalla qualificazione della natura - commerciale o non - dell'attività esplicata dall'impresa familiare, che è tematica controversa ma estranea all'oggetto del presente dibattito processuale, l'incipit dell'art. 230 bis c.c. "salvo che non sia configurabile un diverso rapporto", cui segue la regolamentazione, residuale, dell'istituto, letto non già in relazione alla sua precipua finalità protettiva tesa alla tutela dell'apporto del lavoro familiare che ne giustifica la collocazione all'interno del libro del codice civile dedicato alle persone ed alla famiglia, ma nella chiave che rileva in ordine al tema in discussione, ammette chiaramente la costituzione tra l'imprenditore ed i suoi familiari di diversa regolamentazione contrattuale. Pacificamente anche di una società di fatto laddove risulti che i componenti abbiano dato vita ad un rapporto societario contrastante, in quanto tale, col rapporto familiare, ed ad esso sicuramente alternativo, come del resto è agevole desumere dal testo del D.L. n. 833 del 1984, art. 3, comma 16 che, in materia tributaria, ha previsto espressamente la possibilità per l'impresa familiare di trasformarsi in una società di persone. Tanto pacifico in tesi, in punto di fatto, il tratto che segna il discrimine tra le due figure va individuato nel comportamento mantenuto dai familiari componenti dell'impresa nell'assumere relazioni esterne alla componente familiare, nell'ottica della tutela dell'affidamento che tale comportamento abbia ingenerato incolpevolmente nei terzi con quali dette relazioni siano state intrattenute. In questa prospettiva, si è sostenuto con principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 3520/2000 che si condivide ed al quale s'intende dare continuità, che per escludere l'impresa familiare, ammettendo di contro la società di fatto, occorre che vi sia stata l'esteriorizzazione del vincolo sociale, dimostrabile attraverso la spendita espressa del nomen della società o quanto meno col fatto che si sia resa manifesta l'esistenza degli estremi del vincolo anzidetto sovrapposto al rapporto costituito ex art. 230 bis c.c.. Tale prova, è opportuno aggiungere, non può esaurirsi nel solo atteggiarsi dei familiari verso l'esterno quali collaboratori dell'impresa familiare, perché questo dato è equivoco e come tale non appagante, ma deve riguardare gli elementi indefettibili della figura societaria, rappresentati quanto meno dal fondo comune e dall' affectio societatis, restando invece a margine la condivisione degli utili, in quanto tipica anche della gestione dell'impresa familiare.
Nella tematica che ha interessato il profilo soggettivo della concorsualità e la conseguente individuazione delle figure ai limiti, in cui, pur dopo la modifica dell'art. 1, L. Fall., nel testo riformato da ultimo dal D.Lgs. n. 169 del 2007, continuano ad annidarsi perplessità interpretative a causa della loro poco chiara ed a volte ibrida configurazione normativa, la qualifica d'imprenditore fallibile può essere attribuita ai soggetti che offrono il loro apporto all'impresa familiare solo all'esito di rigorosa indagine sui dati indicati che ne dimostri la loro univoca e concorrente sussistenza. All'acquisizione di una tale prova il motivo non fa alcun cenno.
Col terzo motivo si deduce infine violazione e falsa applicazione dell'art. 2549 c.c. e art. 147, L. Fall., ed ancora vizio di motivazione per non aver valutato l'associazione in partecipazione come prova della società di fatto. La decisione impugnata sostiene che l'associazione in partecipazione, stipulata in data 1.2.86 tra Sindona Ersilia, assodante, il figlio Salvatore e la nuora, questi ultimi associati apportatori del loro lavoro, non rivela indici indicatori di una società di fatto.
Il motivo, argomentato negli stessi sensi di quello precedente, ne deve condividere la sorte.
Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010