ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24131 - pubb. 08/09/2020.

Nella vendita all'asta di bene oggetto di pegno non si applica l'art. 2922 c.c. che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta


Cassazione civile, sez. III, 13 Maggio 2020. Pres. Travaglino. Est. Francesca Fiecconi.

Esecuzione forzata - Pegno - Vendita all'asta di bene oggetto di pegno - Art. 2922 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Previsione regolamentare e convenzionale di non applicazione della normativa in tema di vizi redibitori e mancanza di qualità della cosa venduta - Validità - Limiti


La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio". (massima ufficiale)

Il testo integrale