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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24126 - pubb. 11/01/2020.

Impossibilita di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni


Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 1962, n. 751. Pres. Verzi. Est. Malfitano.

Insolvenza - Concetto - Elevazione di protesti a carico del debitore - Sufficienza ai fini dell'accertamento dell'insolvenza - Esclusione


Lo stato di insolvenza che da luogo alla dichiarazione di fallimento non può desumersi soltanto dai protesti elevati a carico del debitore, in quanto tale stato non si ha solo per l'inadempimento o mancata soddisfazione di uno o più debiti, ma consiste in una obbiettiva impossibilita, per il patrimonio del debitore, di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni. (massima ufficiale)