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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24125 - pubb. 11/01/2020.

Situazione oggettiva di impotenza economica e insolvenza


Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 1962, n. 1469. Pres. Celentano. Est. D'Armiento.

Insolvenza - Nozione - Cessione dei beni ai debitori - Rilevanza probatoria


Il concetto di stato di insolvenza, cui la legge fallimentare fa riferimento, anche in materia di revocatoria (art 67 lf), attiene ad una situazione oggettiva di impotenza economica, determinata dal fatto che l'imprenditore non possa adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite: il che avviene quando vengano meno le condizioni di liquidita e di credito nelle quali deve normalmente trovarsi un'impresa commerciale, a prescindere dalla circostanza che eventualmente l'attivo sia superiore al passivo, giacche, in materia fallimentare, l'eccedenza patrimoniale rispetto al passivo puo non escludere, da sola, lo stato di insolvenza, dovendo questo essere valutato in base alla oggettiva impossibilita per il patrimonio del debitore, di soddisfare regolarmente con mezzi normali le obbligazioni assunte. La cessione dei beni ai creditori (art 1977 cod civ) rappresenta uno dei sintomi piu sicuri della crisi patrimoniale dell'impresa ed anzi, quasi sempre, costituisce l'estremo rimedio delle aziende dissestate, rivolto ad evitare il fallimento; non puo, comunque, dubitarsi che l'imprenditore il quale ricorra a tale passo versi in stato di insolvenza. (massima ufficiale)