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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24123 - pubb. 11/01/2020.

Per aversi insolvenza non si richiede necessariamente lo squilibrio tra gli elementi attivi e passivi


Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1963, n. 646. Pres. Torrente. Est. Di Majo.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Insolvenza - Stato d'insolvenza - Nozione


Per aversi insolvenza non si richiede necessariamente lo squilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio del debitore, ma la prova dell'attuale oggettiva impossibilita per il debitore medesimo di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte. (massima ufficiale)