Per aversi insolvenza non si richiede necessariamente lo squilibrio tra gli elementi attivi e passivi
Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1963, n. 646. Pres. Torrente. Est. Di Majo.
Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Insolvenza - Stato d'insolvenza - Nozione
Per aversi insolvenza non si richiede necessariamente lo squilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio del debitore, ma la prova dell'attuale oggettiva impossibilita per il debitore medesimo di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte. (massima ufficiale)