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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24122 - pubb. 11/01/2020.

Stato di insolvenza e somma degli elementi attivi superiore all'ammontare complessivo delle obbligazioni


Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 1964, n. 1170. Pres. Varallo. Est. D'Armiento.

Insolvenza - Estremi - Attivo patrimoniale dell'imprenditore - Irrilevanza - Condizioni


Lo stato di insolvenza che l'art.5 della legge fallimentare (R. d. 16 marzo 1942 n.267) richiede per la dichiarazione di fallimento attiene, come si ricava dal secondo comma di detta norma, ad una situazione di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non possa far fronte, tempestivamente e con mezzi ordinari, al soddisfacimento delle obbligazioni assunte. E, a nulla rileva, in proposito, che la somma degli elementi attivi, costituenti il patrimonio dell'imprenditore, possa essere uguale, ed anche superiore, all'ammontare complessivo delle obbligazioni a carico dell'imprenditore medesimo, giacche ad integrare lo stato di insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento, non occorre sempre la materiale e gia avvenuta cessazione dei pagamenti, ma e sufficiente qualsiasi manifestazione esteriore che dimostri la situazione economica di dissesto. (massima ufficiale)