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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24118 - pubb. 11/01/2020.

Oggettiva impossibilita per l'imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte


Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 1966. Pres. Rossano. Est. Leone.

Insolvenza - Nozione - Mancato pagamento di un solo debito - Sussistenza dello stato di insolvenza - Condizioni


L'insolvenza che giustifica il processo fallimentare deve concretarsi nell'oggettiva impossibilita per l'imprenditore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte, ma la valutazione oggettiva dello stato d'insolvenza può fondarsi anche sull'inadempienza nel pagamento di un solo debito, quando si manifesti con un peculiare carattere di esteriorità, che, in modo non equivoco, dimostri l'esistenza di un patrimonio in dissesto. (massima ufficiale)