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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24103 - pubb. 11/01/2020.

Stato di insolvenza


Cassazione civile, sez. III, 27 Novembre 1973, n. 3250. Pres. Stile. Est. Colesanti.

Stato d'insolvenza - Nozione - Impotenza economica - Sufficienza - Superiorità dell'attivo - Irrilevanza


Ad integrare lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale e del tutto irrilevante che l'attivo sia eventualmente superiore al passivo, mentre e determinante e sufficiente che all'impresa commerciale vengano a mancare le normali condizioni di liquidita delle attivita e di godimento del credito, cosi che essa si trovi a versare in una situazione di impotenza economica, non potendo far fronte tempestivamente e con mezzi ordinari alle obbligazioni assunte. (massima ufficiale)