Stato di insolvenza richiesto per il fallimento e attivo superiore al passivo
Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 1974, n. 4228. Pres. Rossi. Est. Pascasio.
Stato d'insolvenza - Configurabilità - Presupposti
Ad integrare lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento e del tutto irrilevante che l'attivo sia eventualmente superiore al passivo, essendo, invece, necessario il venir meno delle normali condizioni di liquidita e di godimento del credito, che impedisca di far fronte tempestivamente e con mezzi normali alle obbligazioni assunte. (massima ufficiale)