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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24102 - pubb. 11/01/2020.

Stato di insolvenza richiesto per il fallimento e attivo superiore al passivo


Cassazione civile, sez. I, 12 Dicembre 1974, n. 4228. Pres. Rossi. Est. Pascasio.

Stato d'insolvenza - Configurabilità - Presupposti


Ad integrare lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento e del tutto irrilevante che l'attivo sia eventualmente superiore al passivo, essendo, invece, necessario il venir meno delle normali condizioni di liquidita e di godimento del credito, che impedisca di far fronte tempestivamente e con mezzi normali alle obbligazioni assunte. (massima ufficiale)