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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24099 - pubb. 11/01/2020.

Nozione di stato d'insolvenza


Cassazione civile, sez. I, 28 Luglio 1977, n. 3371. Pres. Rossi. Est. Bologna.

Stato d'insolvenza - Nozione - Attivo superiore al passivo - Irrilevanza - Significato oggettivo dell'insolvenza - Valutazione incensurabile del giudice del merito


Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali, le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidit e di credito nelle quali un'impresa deve operare. Tale insolvenza non e esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che e quello rilevante agli effetti dell'art 5 della legge fallimentare, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalita) all'Esercizio di attivita economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicita desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacita di produrre beni con margine di redditivita da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'Estinzione dei debiti), nonche nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, se ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. (massima ufficiale)