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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24096 - pubb. 11/01/2020.

Stato d'insolvenza, situazione d'impotenza funzionale e non transitoria


Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 1979. Pres. Mirabelli. Est. Bologna.

Stato d'insolvenza - Condizioni - Riscontro di un passivo superiore all'attivo o accertamento di pregresso - Conclamate inadempienze - Necessità - Esclusione


Lo stato d'insolvenza, richiesto al fine della dichiarazione di fallimento, ricorre quando l'imprenditore, per il venir meno delle condizioni di liquidita e credito occorrenti alla propria attivita, si trovi in una situazione d'impotenza funzionale e non transitoria, non essendo in grado di osservare regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali gli impegni assunti, e, pertanto, non postula necessariamente il riscontro di un passivo superiore all'attivo, ne l'accertamento di pregresse conclamate inadempienze. (massima ufficiale)