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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24091 - pubb. 11/01/2020.

Fallimento cosiddetto fiscale


Cassazione civile, sez. I, 28 Gennaio 1982. Pres. Mazzacane. Est. Battimelli.

Tributi e fallimento fiscale - Presupposti - Insussistenza - Dichiarazione di fallimento ordinario - Ammissibilità - Condizioni


La peculiarità del fallimento cosiddetto fiscale, contemplato dall'art. 261 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale postula soltanto il mancato pagamento di debiti d'imposta per un determinato ammontare, e non richiede, come il fallimento ordinario, lo accertamento dello stato d'insolvenza, non osta a che il tribunale, nel disattendere l'istanza di fallimento fiscale, per difetto dell'indicato inadempimento tributario, possa dichiarare il fallimento ordinario, nell'Esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 6 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, e correlativamente, respingere l'opposizione avverso la dichiarazione medesima, in base al positivo riscontro dello stato d'insolvenza, secondo la previsione dell'art. 5 di tale ultimo decreto. (massima ufficiale)