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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24089 - pubb. 11/01/2020.

Situazione di impotenza economica che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni


Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1983, n. 2055. Pres. Brancaccio. Est. Pannella.

Stato di insolvenza - Configurabilità - Condizione - Entità dell'attivo superiore a quella del passivo - Irrilevanza


Lo stato di insolvenza di un'impresa commerciale, al fine della dichiarazione di fallimento, consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza quando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività commerciale, rimanendo irrilevante che l'attivo sia superiore al passivo. (massima ufficiale)